aipa
AIPA - Agenti Immobiliari Professionali Associati
di Sassari e Provincia

Codice deontologico

Premesso che gli Agenti Immobiliari aderenti all' AIPA rispettano tutte le norme previste dalla legislazione vigente sulla mediazione, ad ulteriore garanzia dei clienti si sono dati e rispettano il seguente

REGOLAMENTO INTERNO AIPA Norme a tutela del pubblico e dei clienti e regole nei rapporti tra colleghi
L'Agente Immobiliare AIPA deve aver cura di alzare il livello della professione, tenendosi aggiornato sull'evoluzione del mercato e sulla legislazione immobiliare e partecipando ai corsi di formazione e di aggiornamento tenuti dall'AIPA.

NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO:
La pubblicità deve essere leale e veritiera e più precisamente:

  1. non ingenerare nel pubblico la convinzione che l'Agente Immobiliare sia il reale venditore od acquirente del bene;
  2. non promettere genericamente in pubblicità la sicurezza della vendita entro un certo termine;
  3. non promettere di effettuare operazioni di vendita o di acquisto gratuitamente;
  4. i cartelli "Vendesi" od "Affittasi" devono essere affissi solo sugli immobili per i quali si ha incarico di vendita o di affitto;
  5. se si indica il prezzo deve essere indicato in modo corretto e completo.

NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA
L'Agente Immobiliare deve, come prescrive l'art.1759 del Codice Civile, comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che possono influire nella conclusione di esso. Dovrà inoltre vare in modo che le transazioni concluse con il suo intervento siano il più precise possibile, con l'esclusione di ogni equivoco che possa in seguito generare controversie. L'Agente Immobiliare deve tutelare gli interessi di entrambe le parti interessate alla conclusione del contratto.
In particolare deve:

  1. eseguire valutazioni corrette;
  2. rappresentare all'acquirente la reale situazione di fatto del bene (problemi condominiali, urbanistici, piano regolatore, manutenzione straordinaria ecc.);
  3. rappresentare all'acquirente la reale situazione alla Conservatoria anche quando è previsto che iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli vengano cancellate all'atto;
  4. rappresentare alle parti i costi fiscali e notarili dell'intera transazione immobiliare;
  5. durata incarico: in caso di lotti singoli la durata massima deve essere di 180 giorni con un solo tacito rinnovo (salvo disdetta da riceversi 15 giorni prima). Nel caso l'operazione immobiliare sia di eccezionale difficoltà e particolarità ovvero si tratti di immobili industriali, commerciali, uffici di grossa superficie, cantieri, frazionamenti stabili in blocco residenziali e non, aziende, attività in genere di primaria importanza, la durata può essere superiore e comunque entro i 360 giorni. Non sono ammessi taciti rinnovi automatici a tempo indefinito.
  6. la durata d'acquisto, quando è previsto il saldo tramite mutuo fondiario od ipotecario, deve essere condizionata all'accettazione dell'Istituto mutuante;
  7. le somme versate dall'acquirente alla sottoscrizione della proposta d'acquisto non devono superare il 10% del prezzo di vendita ed in caso di mancata accettazione devono essere restituite entro 8 giorni dalla mancata accettazione;
  8. in caso di conclusione dell'affare, il compenso globale per l'Agente Immobiliare non deve essere superiore alle tariffe proposte dall' AIPA;
  9. l'Agente Immobiliare ha l'obbligo del segreto professionale.

NEI CONFRONTI DEI COLLEGHI
L'Agente Immobiliare deve essere leale nella concorrenza ed astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che arrechi pregiudizio all'immagine della professione.
In particolare:

  1. la pubblicità non deve essere lesiva dell'immagine dei colleghi;
  2. qualora due agenti immobiliari (AIPA) per uno stesso immobile trattino uno la vendita in esclusiva ed il secondo l'acquisto, hanno l'obbligo della collaborazione;
  3. l'Agente AIPA si impegna a fare una valutazione corretta e a non sopravvalutare al solo scopo di ottenere l'incarico;
  4. l'Agente AIPA si deve astenere dal criticare in pubblico transazioni immobiliari portate a termine da altri colleghi ledendone indirettamente l'immagine.
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