Premesso che gli Agenti
Immobiliari aderenti all' AIPA rispettano tutte le norme
previste dalla legislazione vigente sulla mediazione, ad
ulteriore garanzia dei clienti si sono dati e rispettano
il seguente
REGOLAMENTO INTERNO
AIPA Norme a tutela del pubblico e dei clienti e
regole nei rapporti tra colleghi
L'Agente Immobiliare AIPA deve aver cura di alzare il
livello della professione, tenendosi aggiornato
sull'evoluzione del mercato e sulla legislazione
immobiliare e partecipando ai corsi di formazione e di
aggiornamento tenuti dall'AIPA.
NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO:
La pubblicità deve essere leale e veritiera e più
precisamente:
- non ingenerare nel pubblico la
convinzione che l'Agente Immobiliare sia il reale
venditore od acquirente del bene;
- non promettere genericamente in
pubblicità la sicurezza della vendita entro un
certo termine;
- non promettere di effettuare
operazioni di vendita o di acquisto
gratuitamente;
- i cartelli "Vendesi" od
"Affittasi" devono essere affissi solo
sugli immobili per i quali si ha incarico di
vendita o di affitto;
- se si indica il prezzo deve essere
indicato in modo corretto e completo.
NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA
L'Agente Immobiliare deve, come prescrive l'art.1759 del
Codice Civile, comunicare alle parti le circostanze a lui
note, relative alla valutazione ed alla sicurezza
dell'affare, che possono influire nella conclusione di
esso. Dovrà inoltre vare in modo che le transazioni
concluse con il suo intervento siano il più precise
possibile, con l'esclusione di ogni equivoco che possa in
seguito generare controversie. L'Agente Immobiliare deve
tutelare gli interessi di entrambe le parti interessate
alla conclusione del contratto.
In particolare deve:
- eseguire valutazioni corrette;
- rappresentare all'acquirente la
reale situazione di fatto del bene (problemi
condominiali, urbanistici, piano regolatore,
manutenzione straordinaria ecc.);
- rappresentare all'acquirente la
reale situazione alla Conservatoria anche quando
è previsto che iscrizioni o trascrizioni
pregiudizievoli vengano cancellate all'atto;
- rappresentare alle parti i costi
fiscali e notarili dell'intera transazione
immobiliare;
- durata incarico: in caso di lotti
singoli la durata massima deve essere di 180
giorni con un solo tacito rinnovo (salvo disdetta
da riceversi 15 giorni prima). Nel caso
l'operazione immobiliare sia di eccezionale
difficoltà e particolarità ovvero si tratti di
immobili industriali, commerciali, uffici di
grossa superficie, cantieri, frazionamenti
stabili in blocco residenziali e non, aziende,
attività in genere di primaria importanza, la
durata può essere superiore e comunque entro i
360 giorni. Non sono ammessi taciti rinnovi
automatici a tempo indefinito.
- la durata d'acquisto, quando è
previsto il saldo tramite mutuo fondiario od
ipotecario, deve essere condizionata
all'accettazione dell'Istituto mutuante;
- le somme versate dall'acquirente
alla sottoscrizione della proposta d'acquisto non
devono superare il 10% del prezzo di vendita ed
in caso di mancata accettazione devono essere
restituite entro 8 giorni dalla mancata
accettazione;
- in caso di conclusione
dell'affare, il compenso globale per l'Agente
Immobiliare non deve essere superiore alle
tariffe proposte dall' AIPA;
- l'Agente Immobiliare ha l'obbligo
del segreto professionale.
NEI CONFRONTI DEI COLLEGHI
L'Agente Immobiliare deve essere leale nella concorrenza
ed astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che
arrechi pregiudizio all'immagine della professione.
In particolare:
- la pubblicità non deve essere
lesiva dell'immagine dei colleghi;
- qualora due agenti immobiliari
(AIPA) per uno stesso immobile trattino uno la
vendita in esclusiva ed il secondo l'acquisto,
hanno l'obbligo della collaborazione;
- l'Agente AIPA si impegna a fare
una valutazione corretta e a non sopravvalutare
al solo scopo di ottenere l'incarico;
- l'Agente AIPA si deve astenere dal
criticare in pubblico transazioni immobiliari
portate a termine da altri colleghi ledendone
indirettamente l'immagine.
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