La normativa sulla sicurezza sul Lavoro

    Il Decreto Legislativo 626/94 sulla Igiene, Sicurezza e Medicina del Lavoro è entrato in vigore il 1/3/95. Il Decreto Legislativo 242/96 ne ha modificato alcuni parti e ne ha fissato la definitiva entrata in vigore il 1/1/97. Il campo di applicazione è alquanto complesso ed esteso non interessando solo l'Industria e l'Agricoltura ma anche terziario, servizi pubblici, sedi impiegatizie o culturali, etc. .Sono perciò compresi tutti i luoghi di lavoro come Aziende in genere, Enti Locali, Cooperative, Ospedali, Case di Riposo, enti pubblici. Nel Decreto sono dettagliatele misure di prevenzione generali valide per tutti i luoghi di lavoro, gli obblighi dei datori di lavoro, dei servizi di protezione e prevenzione, il pronto soccorso, la gestione del servizio antincendio e la gestione dei pericoli gravi ed immediati, l'informazione e la formazione dei lavoratori. Sono inoltre dettate le norme per il controllo sanitario. Sono introdotti differenti obblighi e sanzioni in caso di violazioni delle norme a carico degli "attori" chiamati in causa quali i datori di lavoro, dirigenti e preposti. Al datore di lavoro vengono assegnati obblighi specifici. Le sanzioni, sono differenziate tra le diverse figure professionali in modo analitico.

    Gli obblighi del datore di lavoro possono essere così riassunti:

    · elaborare il documento a seguito della valutazione dei rischi · nominare il Medico Competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione · informare ciascun lavoratore · aggiornare le misure di prevenzione · fornire ai lavoratori i mezzi di protezione · formare ciascun lavoratore L'applicazione del Decreto Legislativo 626/94 richiede di attuare le tre principali misure descritte di seguito.

    1-VALUTAZIONE DEI RISCHI La Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute è il primo e più importante adempimento da ottemperare, da parte del datore di lavoro, per la conoscenza dei rischi presenti nella propria azienda. Solo dopo questo momento di valutazione sarà possibile tutta la successiva fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e della loro programmazione. La norma impone che conclusa la valutazione il datore di lavoro debba elaborare un documento che contenga la relazione che specifica i criteri adottati, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e il programma di attuazione delle misure. La violazione prevede una sanzione penale a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'Articolo 89, comma 2, lettera a con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 6 milioni. I rischi di maggior interesse sono rappresentati dagli: · Agenti nocivi di carattere fisico · Agenti nocivi di carattere chimico · Agenti nocivi di carattere biologico · Agenti nocivi di carattere relazionale · Agenti nocivi di carattere biomeccanico · Va poi esaminata ciascuna fonte di rischio (attrezzatura da lavoro, sostanza, postazione di lavoro ecc.) al fine di giudicarne la possibile eliminazione. Fatto ciò si conclude con l'individuare i soggetti esposti e le misure da adottare definendo la priorità degli interventi e valutando e programmando gli interventi.

    2-FORMAZIONE ED INFORMAZIONE Nel Decreto Legislativo 626/94 l'informazione e formazione sono elementi essenziali. Il relativo obbligo non potrà dichiararsi "assolto" in modo informale. L'informazione a ciascun lavoratore deve riguardare tanto i rischi che le misure preventive relative sia alla specifica mansione che all'impresa in generale, assicurando a ciascun lavoratore una possibilità di giudizio sui rischi presenti nell'impresa. Senza fare ciò non ci si può aspettare, da parte del lavoratore, l'assunzione di comportamenti positivi. Il datore di lavoro è tenuto a richiedere ai lavoratori l'osservanza delle norme e delle disposizioni dell'azienda. I metodi di informazione, dovranno essere quelli più idonei per garantire la massima sicurezza nello svolgimento dell'attività lavorativa. Le sanzioni: · il datore di lavoro è punito con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1 a 5 milioni per la violazione dell'Articolo 21 che riguarda l'informazione · il datore ed il dirigente sono puniti con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 3 ad 8 milioni per la violazione dell'Articolo 22, comma 1 che riguarda la formazione

    3-SORVEGLIANZA SANITARIA L'Articolo 16 del Decreto Legislativo 626 prevede che la Sorveglianza Sanitaria sia effettuata da un Medico Competente in Medicina del Lavoro nominato dal datore di lavoro. L'omessa nomina è sanzionata a carico del datore di lavoro. L'Articolo 4, comma 5, lettera g) richiede al datore di lavoro di ottenere da parte del Medico Competente l'osservanza dei suoi obblighi, naturalmente informandolo sui processi produttivi e sui rischi connessi ad essi (l'Imprenditore che non pretenda dal Medico quanto sopra è sanzionato penalmente: Articolo 89, comma 1, lettera b). La Sorveglianza Sanitaria diventa obbligatoria per tutti gli addetti, in base alle direttive concernenti le: · Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per la movimentazione manuale dei carichi · Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività svolte su attrezzature munite di videoterminali · Protezione dei lavoratori contro i rischi derivati da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro · Protezione dei lavoratori conto i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro L'inosservanza dell'obbligo di effettuare la Sorveglianza Sanitaria è punita con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3 a 8 milioni a carico del solo datore di lavoro. Come si può vedere i compiti del Medico Competente sono ben dettati dalla legge e Sanzionati ove necessario. E' evidente la necessità di una grande collaborazione del Sanitario con il datore di Lavoro che proprio nella "sinergia" trovano la forza di una corretta applicazione del decreto. Per meglio conoscere i compiti da "affidare" e da "verificare" che sono propri del Medico Competente è elaborata una tabella riassuntiva di seguito: n effettuazione degli accertamenti sanitari obbligatori e conseguente espressione del giudizio di idoneità n istituzione ed aggiornamento delle cartelle sanitarie in generale per gli agenti cancerogeni e gli agenti biologici n tenuta ed aggiornamento del registro degli esposti ad agenti cancerogeni per conto del datore di lavoro che lo deve istituire n tenuta ed aggiornamento del registro degli esposti ad agenti biologici per conto del datore di lavoro che lo deve istituire n ispezione degli ambienti di lavoro congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione almeno due volte all'anno n effettuazione delle visite mediche a richiesta dei lavoratori anche al di fuori delle scadenze periodiche previste n informazione sui risultati e significati degli accertamenti sanitari al singolo lavoratore; n comunicazione ai rappresentanti per la sicurezza dei risultati anonimi collettivi di tali accertamenti in sede di riunione annua; n in tema di agenti cancerogeni vi è poi l'obbligo di informare il datore di lavoro dei segni di esposizione, nonché di dare ai lavoratori esposti adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria n Speciali compiti informativi ed epidemiologici sono previsti per le neoplasie da lavoro e per i decessi e malattie da agenti biologici con l'obbligo di trasmissione all'ISPESL di copia della documentazione clinica per l'inserimento nell'apposito archivio dei tumori o nel registro dei danni da agenti biologici n collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione alla predisposizione ed attuazione delle misure di tutela. n collabora, inoltre, all'attività di formazione ed informazione e partecipa alla riunione annuale di prevenzione, tale riunione dovrà avere luogo anche in presenza di variazioni significative o introduzioni di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza n obbligo di denuncia all'USL ogni qualvolta riconosca l'esistenza di una della malattie professionali elencate nel D.M. 18/4/1973 n obbligo di fornire, qualora ne sia informato, al datore di lavoro la certificazione della malattia professionale (per la denuncia all'ente assicuratore) corredata di relazione particolareggiata

    LA NOSTRA COLLABORAZIONE

    CTRLavoro e Sicurezza è una società nata dal CTR (Centro Sanitario Plurispecialistico), fondato a Bologna nel 1983 da professionisti esperti nel campo dei problemi della salute, provenienti sia dal mondo universitario che da quello delle professioni.

    Scopo di CTRLavoro e Sicurezza è quello di rendere disponibili servizi di consulenza per la tutela della salute e dell'ambiente di elevata qualità.

    La disponibilità in CTRLavoro e Sicurezza di professionisti di diversi settori, fa si che la società possa fornire uno spettro di servizi di consulenza che spazia da risposte a quesiti specifici, alla gestione completa di tutte le attività necessarie nel campo della tutela della salute e dell'ambiente.

    La disponibilità in CTRLavoro e Sicurezza di Professori Universitari attivi nel ramo della Sicurezza, Igiene e Medicina del Lavoro, rende questa struttura un partner affidabile.

    Per l'applicazione del Decreto Legislativo 626/94 CTRLavoro e Sicurezza mette a disposizione le sue competenze specialistiche ed il suo qualificato staff di esperti in Sicurezza e Medicina del Lavoro, e si rende disponibile per le seguenti prestazioni e collaborazioni:

    1. Redazione dello specifico documento di valutazione dei rischi

    2. Valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e formazione del personale

    3. Organizzazione delle attività di prevenzione all'interno delle Aziende

    4. Gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione

    5. Formazione dei Dirigenti e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

    6. Assistenza tecnica ed eventualmente legale in corso e a seguito di interventi ispettivi degli Organi di Vigilanza

    7. Sorveglianza sanitaria, sorveglianza fisica e medica della radioprotezione

    8. Assunzione della responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione

    Alcuni Clienti di CTRLavoro e Sicurezza

    ISTITUZIONI 1. CNR area di Bologna (Consiglio Nazionale delle Ricerche - 10 Istituti) 2. Soprintendenza ai Beni architettonici di Bologna (Uffici e Cantieri)

    MAGAZZINI e DISTRIBUZIONE 3. Farmaceutica Bolognese S.r.l. (distribuzione centralizzata farmaci) 4. COOP Ceramiche d'Imola 5. TECNOVITE S.r.l. 6. VIC S.r.l.

    SANITÁ 7. Casa di Cura Villa Maria 8. Studio Dentistico GALLI e TREBBI

    UFFICI e TERZIARIO 9. DANKA Italia (Sezione di Bologna) 10. KODAK Italia (Sezione di Bologna) 11. HTM S.r.l. 12. DESSTONE S.r.l. 13. TORLEONE S.r.l. 14. Studio Santi S.r.l. 15. Studio ALFA 2

    PRODUZIONE 16. RUBBINI S.r.l. 17. RUBBINI S.n.c. 18. ASA S.r.l.

    AGRICOLTURA 19. Azienda Agricola "MALVASIA" 20. Azienda Agricola "CAMABO" 21. Azienda Agricola "VAL BACCHETTI" 22. Azienda Agricola "GARAGNANI"

    CTRLavoro e Sicurezza garantisce una capillare presenza di strutture sanitarie distribuite sul territorio e nell'hinterland della città Bologna e provincia, tali da venire incontro alle possibili esigenze di tempi contenuti e di rapidità di intervento per lo svolgimento delle attività previste dalla Legge. Inoltre per le Aziende Clienti è possibile usufruire delle prestazioni sanitarie di seguito elencate, a prezzo convenzionato, come benefit per il personale dirigente ed i dipendenti

    MEDICINA INTERNA DERMATOLOGIA GASTROENTEROLOGIA CARDIOLOGIA FISIATRIA ORTOPEDIA ALLERGOLOGIA MEDICINA DEL LAVORO GINECOLOGIA ANDROLOGIA UROLOGIA ANGIOLOGIA FLEBOLOGIA DIETOTERAPIA CHIRURGIA GENERALE CHIRURGIA PLASTICA NEUROLOGIA OCULISTICA OTORINOLARINGOIATRIA

    LE DIAGNOSTICHE

    ECOGRAFIA (internistica, ginecologica, muscolotendinea, urologica, dei tessuti molli, studio delle anche del neonato,) ECOCARDIOGRAFIA ECO DOPPLER (venoso ed arterioso, dei tronchi epiaortici, dei grossi vasi, etc.) ELETTROMIOGRAFIA (tutti i distretti, Sindrome del tunnel carpale, valutazione delle compressioni radicolari, miopatie, etc.) DENSITOMETRIA OSSEA (ad ultrasuoni)

    ED INOLTRE...

    LASER CO2 IN CHIRURGIA, GINECOLOGIA E DERMATOLOGIA - COLPOSCOPIA - PAP TEST - PICCOLA CHIRURGIA AMBULATORIALE GENERALE, PLASTICA (BLEFAROPLASTICA, LIPOASPIRAZIONE, ETC.), UROLOGICA, FLEBOLOGICA (SCLEROSANTI) - CISTOSCOPIA, STUDIO URODINAMICO, FLUSSOMETRIA, RIABILITAZIONE DELL'INCONTINENZA URINARIA - ECG ED HOLTER - CAMPO VISIVO - AUDIOMETRIA, IMPEDENZIOMETRIA, ESAME COCLEO-VESTIBOLARE - TERAPIA FISICA STRUMENTALE (LASR HENE E IR, LASER CO2 TERAPEUTICO, MAGNETOTERAPIA, ETC.), MASSAGGI, LINFODRENAGGIO MANUALE E STRUMENTALE, MANIPOLAZIONI, TRAZIONI, MESOTERAPIA - PEELING ALL'ACIDO GLICOLICO, IMPIANTI DI COLLAGENE ED ACIDO JALURONICO