La normativa
sulla sicurezza sul LavoroIl Decreto Legislativo 626/94 sulla Igiene, Sicurezza e Medicina del Lavoro è entrato in vigore il 1/3/95. Il Decreto Legislativo 242/96 ne ha modificato alcuni parti e ne ha fissato la definitiva entrata in vigore il 1/1/97. Il campo di applicazione è alquanto complesso ed esteso non interessando solo l'Industria e l'Agricoltura ma anche terziario, servizi pubblici, sedi impiegatizie o culturali, etc. .Sono perciò compresi tutti i luoghi di lavoro come Aziende in genere, Enti Locali, Cooperative, Ospedali, Case di Riposo, enti pubblici. Nel Decreto sono dettagliatele misure di prevenzione generali valide per tutti i luoghi di lavoro, gli obblighi dei datori di lavoro, dei servizi di protezione e prevenzione, il pronto soccorso, la gestione del servizio antincendio e la gestione dei pericoli gravi ed immediati, l'informazione e la formazione dei lavoratori. Sono inoltre dettate le norme per il controllo sanitario. Sono introdotti differenti obblighi e sanzioni in caso di violazioni delle norme a carico degli "attori" chiamati in causa quali i datori di lavoro, dirigenti e preposti. Al datore di lavoro vengono assegnati obblighi specifici. Le sanzioni, sono differenziate tra le diverse figure professionali in modo analitico.
Gli obblighi del datore di lavoro possono essere così riassunti:
· elaborare il documento
a seguito della valutazione dei rischi · nominare il Medico Competente
ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione · informare
ciascun lavoratore · aggiornare le misure di prevenzione ·
fornire ai lavoratori i mezzi di protezione · formare ciascun lavoratore
L'applicazione del Decreto Legislativo 626/94 richiede di attuare le tre
principali misure descritte di seguito.
1-VALUTAZIONE
DEI RISCHI La Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute è
il primo e più importante adempimento da ottemperare, da parte del
datore di lavoro, per la conoscenza dei rischi presenti nella propria azienda.
Solo dopo questo momento di valutazione sarà possibile tutta la
successiva fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione
e della loro programmazione. La norma impone che conclusa la valutazione
il datore di lavoro debba elaborare un documento che contenga la relazione
che specifica i criteri adottati, l'individuazione delle misure di prevenzione
e protezione adottate e il programma di attuazione delle misure. La violazione
prevede una sanzione penale a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'Articolo
89, comma 2, lettera a con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 6 milioni.
I rischi di maggior interesse sono rappresentati dagli: · Agenti
nocivi di carattere fisico · Agenti nocivi di carattere chimico
· Agenti nocivi di carattere biologico · Agenti nocivi di
carattere relazionale · Agenti nocivi di carattere biomeccanico
· Va poi esaminata ciascuna fonte di rischio (attrezzatura da lavoro,
sostanza, postazione di lavoro ecc.) al fine di giudicarne la possibile
eliminazione. Fatto ciò si conclude con l'individuare i soggetti
esposti e le misure da adottare definendo la priorità degli interventi
e valutando e programmando gli interventi.
2-FORMAZIONE
ED INFORMAZIONE Nel Decreto Legislativo 626/94 l'informazione e formazione
sono elementi essenziali. Il relativo obbligo non potrà dichiararsi
"assolto" in modo informale. L'informazione a ciascun lavoratore
deve riguardare tanto i rischi che le misure preventive relative sia alla
specifica mansione che all'impresa in generale, assicurando a ciascun lavoratore
una possibilità di giudizio sui rischi presenti nell'impresa. Senza
fare ciò non ci si può aspettare, da parte del lavoratore,
l'assunzione di comportamenti positivi. Il datore di lavoro è tenuto
a richiedere ai lavoratori l'osservanza delle norme e delle disposizioni
dell'azienda. I metodi di informazione, dovranno essere quelli più
idonei per garantire la massima sicurezza nello svolgimento dell'attività
lavorativa. Le sanzioni: · il datore di lavoro è punito con
l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1 a 5 milioni per la violazione
dell'Articolo 21 che riguarda l'informazione · il datore ed il dirigente
sono puniti con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 3 ad 8 milioni
per la violazione dell'Articolo 22, comma 1 che riguarda la formazione
3-SORVEGLIANZA
SANITARIA L'Articolo 16 del Decreto Legislativo 626 prevede che la Sorveglianza
Sanitaria sia effettuata da un Medico Competente in Medicina del Lavoro
nominato dal datore di lavoro. L'omessa nomina è sanzionata a carico
del datore di lavoro. L'Articolo 4, comma 5, lettera g) richiede al datore
di lavoro di ottenere da parte del Medico Competente l'osservanza dei suoi
obblighi, naturalmente informandolo sui processi produttivi e sui rischi
connessi ad essi (l'Imprenditore che non pretenda dal Medico quanto sopra
è sanzionato penalmente: Articolo 89, comma 1, lettera b). La Sorveglianza
Sanitaria diventa obbligatoria per tutti gli addetti, in base alle direttive
concernenti le: · Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per
la movimentazione manuale dei carichi · Prescrizioni minime di sicurezza
e di salute per le attività svolte su attrezzature munite di videoterminali
· Protezione dei lavoratori contro i rischi derivati da un'esposizione
ad agenti cancerogeni durante il lavoro · Protezione dei lavoratori
conto i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante
il lavoro L'inosservanza dell'obbligo di effettuare la Sorveglianza Sanitaria
è punita con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3 a 8 milioni
a carico del solo datore di lavoro. Come si può vedere i compiti
del Medico Competente sono ben dettati dalla legge e Sanzionati ove necessario.
E' evidente la necessità di una grande collaborazione del Sanitario
con il datore di Lavoro che proprio nella "sinergia" trovano
la forza di una corretta applicazione del decreto. Per meglio conoscere
i compiti da "affidare" e da "verificare" che sono
propri del Medico Competente è elaborata una tabella riassuntiva
di seguito: n effettuazione degli accertamenti sanitari obbligatori e conseguente
espressione del giudizio di idoneità n istituzione ed aggiornamento
delle cartelle sanitarie in generale per gli agenti cancerogeni e gli agenti
biologici n tenuta ed aggiornamento del registro degli esposti ad agenti
cancerogeni per conto del datore di lavoro che lo deve istituire n tenuta
ed aggiornamento del registro degli esposti ad agenti biologici per conto
del datore di lavoro che lo deve istituire n ispezione degli ambienti di
lavoro congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione almeno
due volte all'anno n effettuazione delle visite mediche a richiesta dei
lavoratori anche al di fuori delle scadenze periodiche previste n informazione
sui risultati e significati degli accertamenti sanitari al singolo lavoratore;
n comunicazione ai rappresentanti per la sicurezza dei risultati anonimi
collettivi di tali accertamenti in sede di riunione annua; n in tema di
agenti cancerogeni vi è poi l'obbligo di informare il datore di
lavoro dei segni di esposizione, nonché di dare ai lavoratori esposti
adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria n Speciali compiti informativi
ed epidemiologici sono previsti per le neoplasie da lavoro e per i decessi
e malattie da agenti biologici con l'obbligo di trasmissione all'ISPESL
di copia della documentazione clinica per l'inserimento nell'apposito archivio
dei tumori o nel registro dei danni da agenti biologici n collaborazione
con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione alla predisposizione
ed attuazione delle misure di tutela. n collabora, inoltre, all'attività
di formazione ed informazione e partecipa alla riunione annuale di prevenzione,
tale riunione dovrà avere luogo anche in presenza di variazioni
significative o introduzioni di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla
sicurezza n obbligo di denuncia all'USL ogni qualvolta riconosca l'esistenza
di una della malattie professionali elencate nel D.M. 18/4/1973 n obbligo
di fornire, qualora ne sia informato, al datore di lavoro la certificazione
della malattia professionale (per la denuncia all'ente assicuratore) corredata
di relazione particolareggiata
CTRLavoro e Sicurezza è una società nata dal CTR (Centro Sanitario Plurispecialistico), fondato a Bologna nel 1983 da professionisti esperti nel campo dei problemi della salute, provenienti sia dal mondo universitario che da quello delle professioni.
Scopo di CTRLavoro e Sicurezza è quello di rendere disponibili servizi di consulenza per la tutela della salute e dell'ambiente di elevata qualità.
La disponibilità in CTRLavoro e Sicurezza di professionisti di diversi settori, fa si che la società possa fornire uno spettro di servizi di consulenza che spazia da risposte a quesiti specifici, alla gestione completa di tutte le attività necessarie nel campo della tutela della salute e dell'ambiente.
La disponibilità in CTRLavoro e Sicurezza di Professori Universitari attivi nel ramo della Sicurezza, Igiene e Medicina del Lavoro, rende questa struttura un partner affidabile.
Per l'applicazione del Decreto Legislativo 626/94 CTRLavoro e Sicurezza mette a disposizione le sue competenze specialistiche ed il suo qualificato staff di esperti in Sicurezza e Medicina del Lavoro, e si rende disponibile per le seguenti prestazioni e collaborazioni:
1. Redazione dello specifico documento di valutazione dei rischi
2. Valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e formazione del personale
3. Organizzazione delle attività di prevenzione all'interno delle Aziende
4. Gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione
5. Formazione dei Dirigenti e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
6. Assistenza tecnica ed eventualmente legale in corso e a seguito di interventi ispettivi degli Organi di Vigilanza
7. Sorveglianza sanitaria, sorveglianza fisica e medica della radioprotezione
8. Assunzione della responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione
Alcuni Clienti di CTRLavoro e Sicurezza
ISTITUZIONI 1. CNR area
di Bologna (Consiglio Nazionale delle Ricerche - 10 Istituti) 2. Soprintendenza
ai Beni architettonici di Bologna (Uffici e Cantieri)
MAGAZZINI e DISTRIBUZIONE
3. Farmaceutica Bolognese S.r.l. (distribuzione centralizzata farmaci)
4. COOP Ceramiche d'Imola 5. TECNOVITE S.r.l. 6. VIC S.r.l.
SANITÁ 7. Casa
di Cura Villa Maria 8. Studio Dentistico GALLI e TREBBI
UFFICI e TERZIARIO 9.
DANKA Italia (Sezione di Bologna) 10. KODAK Italia (Sezione di Bologna)
11. HTM S.r.l. 12. DESSTONE S.r.l. 13. TORLEONE S.r.l. 14. Studio Santi
S.r.l. 15. Studio ALFA 2
PRODUZIONE 16. RUBBINI
S.r.l. 17. RUBBINI S.n.c. 18. ASA S.r.l.
AGRICOLTURA 19. Azienda
Agricola "MALVASIA" 20. Azienda Agricola "CAMABO" 21.
Azienda Agricola "VAL BACCHETTI" 22. Azienda Agricola "GARAGNANI"
CTRLavoro e Sicurezza garantisce una capillare presenza di strutture sanitarie distribuite sul territorio e nell'hinterland della città Bologna e provincia, tali da venire incontro alle possibili esigenze di tempi contenuti e di rapidità di intervento per lo svolgimento delle attività previste dalla Legge. Inoltre per le Aziende Clienti è possibile usufruire delle prestazioni sanitarie di seguito elencate, a prezzo convenzionato, come benefit per il personale dirigente ed i dipendenti
MEDICINA INTERNA DERMATOLOGIA GASTROENTEROLOGIA CARDIOLOGIA FISIATRIA ORTOPEDIA ALLERGOLOGIA MEDICINA DEL LAVORO GINECOLOGIA ANDROLOGIA UROLOGIA ANGIOLOGIA FLEBOLOGIA DIETOTERAPIA CHIRURGIA GENERALE CHIRURGIA PLASTICA NEUROLOGIA OCULISTICA OTORINOLARINGOIATRIA
LE DIAGNOSTICHE
ECOGRAFIA (internistica, ginecologica, muscolotendinea, urologica, dei tessuti molli, studio delle anche del neonato,) ECOCARDIOGRAFIA ECO DOPPLER (venoso ed arterioso, dei tronchi epiaortici, dei grossi vasi, etc.) ELETTROMIOGRAFIA (tutti i distretti, Sindrome del tunnel carpale, valutazione delle compressioni radicolari, miopatie, etc.) DENSITOMETRIA OSSEA (ad ultrasuoni)
ED INOLTRE...
LASER CO2 IN CHIRURGIA, GINECOLOGIA E DERMATOLOGIA - COLPOSCOPIA - PAP TEST - PICCOLA CHIRURGIA AMBULATORIALE GENERALE, PLASTICA (BLEFAROPLASTICA, LIPOASPIRAZIONE, ETC.), UROLOGICA, FLEBOLOGICA (SCLEROSANTI) - CISTOSCOPIA, STUDIO URODINAMICO, FLUSSOMETRIA, RIABILITAZIONE DELL'INCONTINENZA URINARIA - ECG ED HOLTER - CAMPO VISIVO - AUDIOMETRIA, IMPEDENZIOMETRIA, ESAME COCLEO-VESTIBOLARE - TERAPIA FISICA STRUMENTALE (LASR HENE E IR, LASER CO2 TERAPEUTICO, MAGNETOTERAPIA, ETC.), MASSAGGI, LINFODRENAGGIO MANUALE E STRUMENTALE, MANIPOLAZIONI, TRAZIONI, MESOTERAPIA - PEELING ALL'ACIDO GLICOLICO, IMPIANTI DI COLLAGENE ED ACIDO JALURONICO