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di Sassari e Provincia

Legislazione

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 21 MARZO 1958 N. 253 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MEDIAZIONE

LEGGE N. 39 - 03/02/89 (Gazz. Uff. n.33 del 09.02.89)

Art. 1 -
1 - Le norme previste dalla presente Legge si applicano ai mediatori di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio, per i mediatori pubblici, e per ai media-tori marittimi, categorie per le quali continuano ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 2 -
1 - Presso ciascuna Camera di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura è istitui-to il ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che comunque svolgono od intendono svolgere l’attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.

2 - Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'art. 11.

3 - Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:
a) - essere cittadini italiani o citta-dini di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea, ovvero stranieri residenti nel territo-rio della Repubblica italiana ed avere raggiunto la maggiore età;
b) - avere il godimento dei diritti civili;
c) - risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria, arti-gianato e agricoltura nel cui ruolo inten-dono iscri-versi;
d) - avere assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;
e) - avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materia commerciali o giuridiche ovvero aver superato un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto. L’accesso all’esame è consentito a quanti hanno prestato per almeno due anni la propria opera presso imprese esercenti l’attività di mediazione oppure hanno frequentato un apposito corso preparatorio. Le materie e le modalità dell’esame somo stabilite dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Commissione Centrale di cui all’art.4;
f) - salvo che non sia intervenuta la riabi-litazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, a norma delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646 ; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non es-sere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’ economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estor-sione, truffa, appropriazione indebita ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la Legge commini la pena della reclu-sione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni.

4 -L’iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l’attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.

Art. 4 -

1- L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di media-zione su tutto il territorio della Repub-blica, nonchè a svolgere ogni attività complemen-tare, utile o necessaria per la conclu-sione dell'affare.

2- L'iscrizione nel ruolo è a titolo perso-nale; l'iscritto non può delegare le fun-zioni relative all'esercizio della media-zione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nella mede-sima sezione del ruolo.

3- Agli agenti immobiliari iscritti nell’apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici.

4- Essi hanno titolo per essrere inclusi nel ruolo dei pe-riti e degli esperti, tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricol-tura, nonchè negli elenchi dei consulenti tecnici presso i Tribunali.

5- Tutti coloro che esercitano, a qualsi-asi titolo, le attività disciplinate dalla pre-sente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l’esercizio dell’attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.

Art. 4 -

1- Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istitu-ita la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi per gli agenti di affari in media-zione e per la definizione delle materie e delle modalità degli esami di cui all'art. 2.

2- La Commissione centrale è nominata con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da:
a)- un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
b) - un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
c) - un rappresentante delle Regioni, desi-gnato dalla Commissione Interregionale di cui all'art. 13 della L. 16 maggio 1970 n. 281;
d) - un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
e) - un rappresentante del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;
f) - un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
g) - tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'industria e dell'agricoltura;
h) - un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
i) - sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.

3- La Commissione dura in carica 4 anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfer-mati.

4- La Commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segreta-rio sono esercitate da un funzionario del Mini-stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5- Per ciascun componente effettivo della Commissione è nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.

Art. 5 -

1- Per l'esercizio dell'attività disci-pli-nata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appro-vato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2- La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività di mediazione.

3- L'esercizio dell'attività di media-zione è incompatibile:
a) - con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l’impiego presso imprese o società aventi per oggetto l’esercizio dell’attività di mediazione.
b) - con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e si-mili.
c) - con l'esercizio in proprio del commer-cio relativo alla specie di media-zione che si intende eserci-tare.

4- Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la Commissione di cui all’rt.7.

Art. 6 -

1- Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.

2- La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto sono determinate dalle Giunte Camerali sentito il parere della Commissione provinciale di cui all’art.7 e tenendo conto degli usi locali.

Art. 7 -

1- Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta camerale e dura in carica 4 anni.
Essa è composta :
a) - da un membro della Giunta camerale; b) - da un rappresentante degli agricol-tori, uno degli industriali ed uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla Giunta camerale sulla base della maggiore rappresentatività; c) - da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

2- Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.

3- La Commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

4- In caso di morte o di decadenza di un membro, la Commissione è integrata dalla Giunta camerale con le stesse modalità previste per la Costituzione.

5- Le funzioni di segretario della Com-missione sono esercitate dal segretario Gene-rale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricol-tura o da un funziona-rio da lui designato in servizio presso la stessa Camera di commercio, industria, artigianato e agricol-tura.

6- La Commissione è tenuta a denunciare alla autorità giudi-ziaria coloro che esercitano abusiva-mente, anche se in modo discontinuo, la professione di mediatore.

7- Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 8 -

1- Chiunque esercita l'attività di mediazione, senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire unmilione e lire quattromilioni ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l’accertamente dell’infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizione di cui alla legge 24 Novembre 1981, n. 689.

2- A coloro che siano incorsi per tre volte nelle sanzioni di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio si applicano le pene previste dall’art. 348 del codice penale, nonchè l’art.2231 del Codice Civile.

3- La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.

Art. 9 -

1- Le Commissioni provinciali istituite ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Republica 6 Novembre 1960 n. 1926, continuano ad esercitare la propria attività fino alla nomina delle commissioni di cui all’art. 7.

2- Nella prima applicazione della pre-sente legge le Commissioni provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della pre-sente legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 Marzo 1958, n. 253.

3- Fino all’insediamento della Commissione centrale di cui all’art. 4 le materie e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell’industria e delle categorie interessate.

Art. 10 -

1- Sono abrogate la Legge 21 marzo 1958, n. 253 e le norme del relativo regolamento approvato con D.P.R. 6 novembre 1960, n. 1926, incompatibili con la presente legge.

Art. 11 -

1- Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentite le organizzazioni Nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori, emana le norme regolamentari e di attuazione della presente legge.

2- Il regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può provvedere per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire tremilioni, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l’azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.

3- Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 Novembre 1981, n.689, e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Luglio 1982, n. 571.


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