
Agenti Immobiliari
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di Sassari e Provincia
| MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE 21 MARZO 1958 N. 253 CONCERNENTE LA DISCIPLINA
DELLA PROFESSIONE DI MEDIAZIONE LEGGE N. 39 - 03/02/89 (Gazz. Uff. n.33 del 09.02.89) Art. 1 - Art. 2 - 2 - Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'art. 11. 3 - Per ottenere l'iscrizione
nel ruolo gli interessati devono: 4 -Liscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se lattività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende. Art. 4 - 1- L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di media-zione su tutto il territorio della Repub-blica, nonchè a svolgere ogni attività complemen-tare, utile o necessaria per la conclu-sione dell'affare. 2- L'iscrizione nel ruolo è a titolo perso-nale; l'iscritto non può delegare le fun-zioni relative all'esercizio della media-zione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nella mede-sima sezione del ruolo. 3- Agli agenti immobiliari iscritti nellapposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici. 4- Essi hanno titolo per essrere inclusi nel ruolo dei pe-riti e degli esperti, tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricol-tura, nonchè negli elenchi dei consulenti tecnici presso i Tribunali. 5- Tutti coloro che esercitano, a qualsi-asi titolo, le attività disciplinate dalla pre-sente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per lesercizio dellattività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo. Art. 4 - 1- Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istitu-ita la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi per gli agenti di affari in media-zione e per la definizione delle materie e delle modalità degli esami di cui all'art. 2. 2- La Commissione centrale è
nominata con Decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed è composta da: 3- La Commissione dura in carica 4 anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfer-mati. 4- La Commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segreta-rio sono esercitate da un funzionario del Mini-stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5- Per ciascun componente effettivo della Commissione è nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi. Art. 5 - 1- Per l'esercizio dell'attività disci-pli-nata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appro-vato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2- La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività di mediazione. 3- L'esercizio dell'attività di
media-zione è incompatibile: 4- Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la Commissione di cui allrt.7. Art. 6 - 1- Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli. 2- La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto sono determinate dalle Giunte Camerali sentito il parere della Commissione provinciale di cui allart.7 e tenendo conto degli usi locali. Art. 7 - 1- Presso ciascuna Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, è
istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni
nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La Commissione è
nominata con deliberazione della Giunta camerale e dura
in carica 4 anni. 2- Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie. 3- La Commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente. 4- In caso di morte o di decadenza di un membro, la Commissione è integrata dalla Giunta camerale con le stesse modalità previste per la Costituzione. 5- Le funzioni di segretario della Com-missione sono esercitate dal segretario Gene-rale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricol-tura o da un funziona-rio da lui designato in servizio presso la stessa Camera di commercio, industria, artigianato e agricol-tura. 6- La Commissione è tenuta a denunciare alla autorità giudi-ziaria coloro che esercitano abusiva-mente, anche se in modo discontinuo, la professione di mediatore. 7- Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Art. 8 - 1- Chiunque esercita l'attività di mediazione, senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire unmilione e lire quattromilioni ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per laccertamente dellinfrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizione di cui alla legge 24 Novembre 1981, n. 689. 2- A coloro che siano incorsi per tre volte nelle sanzioni di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio si applicano le pene previste dallart. 348 del codice penale, nonchè lart.2231 del Codice Civile. 3- La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge. Art. 9 - 1- Le Commissioni provinciali istituite ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Republica 6 Novembre 1960 n. 1926, continuano ad esercitare la propria attività fino alla nomina delle commissioni di cui allart. 7. 2- Nella prima applicazione della pre-sente legge le Commissioni provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della pre-sente legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 Marzo 1958, n. 253. 3- Fino allinsediamento della Commissione centrale di cui allart. 4 le materie e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dellindustria e delle categorie interessate. Art. 10 - 1- Sono abrogate la Legge 21 marzo 1958, n. 253 e le norme del relativo regolamento approvato con D.P.R. 6 novembre 1960, n. 1926, incompatibili con la presente legge. Art. 11 - 1- Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentite le organizzazioni Nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori, emana le norme regolamentari e di attuazione della presente legge. 2- Il regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può provvedere per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire tremilioni, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del codice penale e salva lazione civile dei danni agli interessati a termini di legge. 3- Per lapplicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 Novembre 1981, n.689, e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Luglio 1982, n. 571. |