| D.M. 21.12.1990 N.452 - REGOLAMENTO
RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989
N. 39, SULLA DISCIPLINA DEGLI AGENTI DI AFFARI IN
MEDIAZIONE IL
MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n.
253, concernente la disciplina della professione di
mediatore»;
Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi dell'art.
11 di detta legge, ad emanare le previste norme di
attuazione;
Sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti,
degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
nell'adunanza generale del 31 maggio 1990; Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n.
400/1988 con nota n. 1.1.4/31890/4.13.11 del 5 dicembre
1990;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
1. Nel presente regolamento col termine
«legge» si intende la legge 3 febbraio 1989, n. 39, e
col termine «agente» l'agente d'affari in mediazione.
Art. 2
1. Il presente regolamento non si
applica ai mediatori marittimi, ai mediatori pubblici,
agli agenti di cambio, agli esercenti attività di
intermediazione nei servizi turistici, e a coloro che
esercitano attività di intermediazione nei servizi
assicurativi; alle predette categorie continuano ad
applicarsi, rispettivamente, la legge 12 marzo 1968, n.
478, e successive modificazioni; la legge 30 marzo 1913,
n. 272, e successive modificazioni e integrazioni; la
legge 29 maggio 1967, n. 402, e successive modificazioni;
l'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e le
successive leggi regionali, la legge 28 novembre 1984, n.
792; nonché le relative disposizioni regolamentari di
esecuzione e di attuazione.
Art. 3
1. Il ruolo di cui all'art. 2 della
legge è distinto nelle seguenti sezioni:
a) agenti immobiliari;
b) agenti merceologici;
c) agenti con mandato a titolo oneroso;
d) agenti in servizi vari.
2. Nella sezione sub a) sono iscritti agli agenti che
svolgono attività per la conclusione di affari relativi
ad immobili ed aziende; in quella sub b), gli agenti che
svolgono attività per la conclusione di affari
concernenti merci, derrate e bestiame; nella sezione sub
c), gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso; in
quella sub d) vengono iscritti gli agenti che svolgono
attività per la conclusione di affari relativi al
settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che
non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti.
3. Ciascuna sezione del ruolo deve indicare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza
dell'iscritto;
b) data dell'iscrizione ed estremi della relativa
deliberazione;
c) se l'attività dell'iscritto è svolta in nome proprio
o per conto di una impresa organizzata. 4. Nel ruolo sono
altresì annotati i provvedimenti disciplinari,
amministrativi e penali.
5. In base al ruolo le camere di commercio istituiscono
uno schedario degli iscritti con l'indicazione della
sezione o delle sezioni di iscrizione.
6. Il ruolo è sottoposto a revisione ogni quattro anni
ed è pubblicato annualmente a cura della camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato.
7. Nulla è innovato per quanto riguarda l'iscrizione nel
ruolo speciale di cui all'art. 2 della legge 21 marzo
1958, n. 253.
Art. 4
1. Possono accedere all'esame previsto
dall'art. 2, comma 3, lettera e), della legge, coloro i
quali abbiano prestato per almeno un biennio la propria
opera con mansioni operative, in qualità di dipendenti
da imprese esercenti l'attività di mediazione, come
attestato dal libretto di lavoro, oppure in qualità di
familiari coadiutori delle precitate imprese iscritti
come tali negli elenchi nominativi degli esercenti
attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960,
n. 1397, e successive modificazioni.
Art. 5
1. Per l'iscrizione nel ruolo
l'interessato deve presentare domanda, in regola con
l'imposta di bollo, alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia nella quale
risiede, o nella quale ha eletto domicilio se trattasi di
cittadino della Comunità economica europea, indicando la
sezione o le sezioni del ruolo in cui intende essere
iscritto.
2. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare di avere
un'età non inferiore agli anni 18; di essere cittadino
italiano o cittadino di uno degli Stati membri della
Comunità economica europea, ovvero straniero residente
nel territorio della Repubblica italiana; di aver eletto
domicilio in un comune della provincia se cittadino di
uno degli Stati membri della Comunità economica europea;
di non svolgere attività in qualità di dipendente da
persone, associazioni o enti pubblici o privati, fatta
eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi
per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione; di
non svolgere attività per la quale è prescritta
l'iscrizione in albi, ruoli, ordini, registri o elenchi;
di aver assolto agli impegni derivanti dalle norme
relative agli obblighi scolastici vigenti al momento
della sua età scolare.3.?Alla domanda devono essere
allegati:
a) certificato di residenza per i cittadini italiani e
per quelli extracomunitari;
b) certificato di cittadinanza per i cittadini italiani e
per quelli di uno degli Stati membri della CEE;
c) certificazione relativa al superamento dell'esame
previsto dall'art. 2, lettera e), della legge, oppure
titolo di scuola secondaria di secondo grado d'indirizzo
commerciale o certificato di laurea in materie
commerciali o giuridiche in originale o in copia
autenticata di un titolo di studio che il Ministero della
pubblica istruzione abbia riconosciuto equipollente a uno
di quelli innanzi indicati.
4. La commissione di cui all'art. 7 della legge provvede
d'ufficio ad accertare i requisiti indicati nell'art. 2,
comma 3, lettere b) ed f), della legge stessa, nonché ad
espletare gli accertamenti previsti dalla normativa
contro la delinquenza mafiosa.
5. L'iscrizione nel ruolo decorre dalla data della
deliberazione della commissione di cui al comma quarto.
Art. 6
1. Alla commissione centrale di cui
all'art. 4 della legge, sono attribuite le seguenti
competenze:
1) decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti delle
commissioni istituite presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
2) curare ed assicurare l'uniformità dei criteri di
valutazione dei requisiti soggettivi relativi all'art. 2,
lettera e), della legge;
3) definire le materie e le modalità dell'esame previsto
dal citato art. 2, lettera e), della legge.
Art. 7
1. Ai fini previsti dall'art. 7, comma
1, della legge, la commissione istituita presso ciascuna
camera di commercio:
1) esamina l'istanza e i titoli prodotti dal richiedente
la iscrizione;
2) delibera con provvedimento motivato, entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione o
il diniego di iscrizione, dandone comunicazione
all'interessato entro i quindici giorni successivi a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
3) vigila avvalendosi anche dell'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sull'esercizio dell'attività degli iscritti, ferma
restando la competenza delle giunte camerali in materia
disciplinare;
4) provvede ad inoltrare denuncia all'autorità
giudiziaria nei casi previsti dall'art. 8, comma 2, della
legge;
5) cura la conservazione dei moduli e formulari
depositati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge, in
modo da assicurare la consultazione a chiunque ne abbia
interesse.
Art. 8
1. Ai fini dell'istituzione delle
commissioni di cui agli articoli 6 e 7, la
rappresentatività a livello nazionale delle
organizzazioni di categoria è indicata, per la scelta
dei membri della commissione centrale, dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e, per la scelta dei
membri delle commissioni provinciali, dai competenti
uffici provinciali del lavoro.
Art. 9
1. Per la validità delle deliberazioni
delle commissioni di cui agli articoli 6 e 7 è
necessaria la presenza di almeno due terzi dei
componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il
presidente o il vice-presidente.
2. Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
3. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri
effettivi almeno otto giorni prima della riunione e può
essere modificato solo in presenza e con il consenso di
tutti i membri della commissione stessa.
4. I membri delle commissioni che non partecipano a tre
sedute consecutive senza giustificato motivo, decadono
dall'incarico.
Art. 10
1. Avverso i provvedimenti di
sospensione, di cancellazione e di radiazione, gli
interessati possono presentare ricorso davanti alla
commissione centrale entro il termine di trenta giorni
dall'avvenuta comunicazione.
Art. 11
1. Quando l'attività di mediazione sia
esercitata da una società, i requisiti per l'iscrizione
nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale
rappresentante della società stessa ovvero da colui che
è preposto dalla società a tale ramo d'attività.
2. La domanda di iscrizione deve essere presentata alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
della provincia nel cui territorio ha sede legale la
società.
3. La società è tenuta a comunicare alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura le
eventuali variazioni del o dei rappresentanti legali
ovvero dell'institore, nonché di tutti coloro che
concludono affari per suo conto.
Art. 12
1. Qualora il soggetto iscritto nel
ruolo trasferisca la residenza in altra provincia, deve
chiedere, entro novanta giorni dalla fissazione della sua
nuova sede, l'iscrizione nel ruolo della circoscrizione
camerale nella quale fissa la propria residenza. In tal
caso la commissione di cui all'art. 7 competente provvede
a chiedere alla commissione della provincia di
provenienza la relativa documentazione.
2. Ove risulti il possesso dei requisiti la commissione
concede l'iscrizione provvedendo contemporaneamente a
richiedere la cancellazione dell'istante dal ruolo di
provenienza.
3. La commissione che effettua la cancellazione annota
nel ruolo che questa avviene per trasferimento.
Art. 13
1. Gli agenti iscritti da almeno un
triennio in una sezione del ruolo possono, a domanda,
essere iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti,
corrispondente alla loro specializzazione, tenuto dalle
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
2. Con le stesse modalità possono essere inclusi negli
elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.
Art. 14
1. La licenza di cui all'art. 115 del
testo unico di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, è richiesta per gli
agenti e le imprese comunque organizzate che alla
mediazione e alle attività complementari o necessarie
per la conclusione dell'affare affiancano l'esercizio di
altre attività individuate dall'art. 205, comma 2, del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Tale licenza deve
essere riferita, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
legge, esclusivamente alle predette altre attività.
Art. 15
1. I corsi preparatori di cui all'art.
2, comma 3, lettera e), della legge, sono istituiti dalle
regioni o, previo riconoscimento di queste, dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da
soggetti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845. Tali corsi devono essere organizzati almeno ogni
semestre e devono prevedere un numero minimo di ottanta
ore di insegnamento da svolgersi al massimo in un
semestre. Il piano di studi deve obbligatoriamente
contenere le materie oggetto delle prove d'esame.
Art. 16
1. La commissione esaminatrice,
nominata per ciascun corso dal presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, è
presieduta da un membro della giunta camerale ed è
composta dal segretario generale o suo delegato e da tre
docenti di scuola secondaria di secondo grado delle
materie oggetto della prova d'esame e da due agenti
scelti fra i membri effettivi della commissione di cui
all'art. 6. Le funzioni di segretario della commissione
sono esercitate da un funzionario della camera di
commercio di qualifica non inferiore alla settima.
Art. 17
1. I moduli o formulari indicati
nell'art. 5, comma 4, della legge, devono essere chiari,
facilmente comprensibili e ispirati ai principi della
buona fede contrattuale. Non possono essere utilizzati se
non recano gli estremi della iscrizione nel ruolo
dell'agente o, nel caso trattasi di società, del legale
o dei legali rappresentanti ovvero del preposto.
Art. 18
1. L'agente che viola i suoi doveri e
manca a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone
per la sua attività è soggetto alle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) la sospensione;
b) la cancellazione;
c) la radiazione.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla
legge e dal presente regolamento sono irrogate
dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1982, n. 571, ed i proventi sono devoluti allo
Stato.
Art. 19
1. La cancellazione dal ruolo è
pronunciata:
a) nei casi di incompatibilità riportati nell'art. 5,
comma 3, della legge;
b) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle
condizioni previsti dall'art. 2, comma 3, della legge;
c) su richiesta dell'interessato.
2. La radiazione dal ruolo si verifica:
a) nei confronti degli agenti che abbiano turbato
gravemente il normale andamento del mercato;
b) nei confronti degli agenti che, nel periodo di
sospensione loro inflitta, compiano atti inerenti al loro
ufficio;
c) nei confronti di coloro ai quali sia stata irrogata
per tre volte la misura della sospensione.
3. La sospensione è inflitta per un periodo non
superiore a sei mesi, nei casi meno gravi di cui alla
lettera a) del comma 2 e nei casi di irregolarità
accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione.
4. In caso di assunzione della qualità di imputato per
uno dei delitti indicati nell'art. 2, comma 3, lettera
f), della legge, la sospensione dall'esercizio
dell'attività può essere disposta fino al termine del
giudizio nei suoi confronti.
Art. 20
1. L'adozione dei provvedimenti
disciplinari è preceduta dalla citazione
dell'interessato a comparire davanti alla giunta camerale
con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici
giorni.
2. Del procedimento disciplinare va redatto apposito
processo verbale sottoscritto dal presidente e dal
segretario. La decisione motivata viene comunicata
all'interessato entro i quindici giorni successivi dalla
data stessa mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
3. Le deliberazioni relative ai provvedimenti
disciplinari sono affisse all'albo camerale.
4. La cancellazione dal ruolo di cui ai punti a) e b)
dell'art. 19 è pronunciata previa comunicazione
all'interessato, con l'assegnazione di un termine non
inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni.
5. Nel caso specifico dall'art. 19, comma 1, lettera c),
la commissione di cui all'art. 7 della legge provvede
entro sessanta giorni dalla richiesta.
6. L'agente cancellato dal ruolo può essere nuovamente
iscritto purché provi che è venuta a cessare la causa
che ne aveva determinato la cancellazione.
7. Il ricorso proposto dall'interessato alla commissione
centrale contro i provvedimenti disciplinari adottati, ha
effetto sospensivo.
Art. 21
1. Fatte salve le sanzioni
disciplinari, l'agente che si avvale di moduli o
formulari per l'esercizio della propria attività senza
ottemperare al deposito di cui all'art. 5 della legge, è
punito con la sanzione di lire tremilioni.
2. L'agente che si avvale di moduli o formulari diversi
da quelli depositati è punito con la sanzione di lire
unmilione.
Art. 22
1. Nell'applicazione dell'art. 9 della
legge le commissioni provinciali istituite ai sensi
dell'art. 7 della legge, provvedono all'iscrizione nel
nuovo ruolo degli agenti dopo aver verificato la
sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nel
ruolo disciplinato dall'abrogata legge 21 marzo 1958, n.
253.
Art. 23
1. Per tutti i casi non contemplati nel
presente regolamento si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni contenute nel regolamento per
l'esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 253, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre
1960, n. 1926.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
|