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di Sassari e Provincia
| LEGGE 21-03-1958, N. 253 DISCIPLINA
DELLA PROFESSIONE DI MEDIATORE (G.U. n. 83 del 5 aprile 1958 ) Art. 1 1. Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del Codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori marittimi, categorie per le quali continueranno ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore. Art. 2 1. Per l'esercizio professionale della
mediazione è richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti
dall'art. 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dalle
norme sull'ordinamento delle Camere di commercio,
industria e agricoltura, secondo le modalità indicate in
detta legge. Art. 3 1. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza prevista dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Art. 4 1. Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati dall'art. 2 incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 665 del Codice penale. Art. 5 1. La vigilanza sull'esercizio dell'attività professionale degli agenti di affari in mediazione compete alle Camere di commercio, industria ed agricoltura. Art. 6 1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono provvisti della regolare licenza di pubblica sicurezza, hanno diritto di iscrizione nel ruolo senza esame di abilitazione. Art. 7 1. Il Governo provvederà alla emanazione delle norme di attuazione. Art. 8 1. La presente legge entrerà in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |