Carta dei diritti e dei principi fondamentali del GranDucato di Lot
Principi fondamentali
- Il GranDucato di Lot è una monarchia di tipo Costituzionale: i cittadini riconoscono il
Duca Erik quale loro regnante e riconoscono, altresì, alla sua discendenza il diritto di
governare su Lot. La sovranità, attribuita alla dinastia di Erik per volontà popolare,
non può essere revocata dal popolo se non per gravi reati dei regnanti nei confronti del
Ducato e dei suoi cittadini.
- Di fronte alla legge tutti i Cittadini sono eguali ed hanno pari dignità sociale, senza
distinzione per specie, razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni
sociali ed economiche.
Parte I : Diritti e doveri dei Cittadini
Titolo I
Rapporti Civili
- La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna restrizione della libertà
personale o alcuna forma di detenzione, se non per atto motivato dellautorità
giudiziaria. In casi di eccezionale gravità ed urgenza, lautorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale;
provvedimenti che devono essere convalidati dallautorità giudiziaria entro le 24
ore, se così non fosse si intendono revocati e restano privi di effetti.
- La libertà e la segretezza delle comunicazioni private sono inviolabili. La loro
limitazione può avvenire solo per atto motivato dellautorità giudiziaria. Ogni
abuso è punito severamente.
- I cittadini possono circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio del Ducato, salvo limitazioni imposte in via generale per motivi di sanità o
di ordine pubblico. Nessuna restrizione può essere imposta da ragioni politiche.
- I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non siano vietati dalla legge ai singoli.
- Tutti hanno diritto di professare la loro fede religiosa liberamente e in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in pubblico o in
privato il culto.
- Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e le loro emozioni.
La stampa non può essere soggetta a limitazioni e censure.
- Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
- Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata iun vigore prima
del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge.
- La responsabilità penale è personale. Limputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva. La pena di morte è ammessa nei soli casi previsti dalla
legge e per gravi reati contro il Regno.
- I funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili degli atti
compiuti in violazione di diritti.
Titolo II
Rapporti etico-sociali
- Il GranDucato riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulleguaglianza morale e giuridica dei coniugi
e può essere liberamente contratto sia nella forma civile che in quella religiosa; può
altresì essere liberamente sciolto con il consenso di entrambi i coniugi.
- Il GranDucato riconosce il diritto alla casa della famiglia e rende effettivo tale
diritto attraverso la costruzione di unità abitative per le famiglie.
- Il GranDucato tutela la salute pubblica e garantisce cure gratuite agli indigenti.
- Larte e la scienza sono libere e libere ne è linsegnamento.
Titolo III
Rapporti economici
- Il GranDucato tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
- Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla
qualità del suo lavoro.
- Lorganizzazione sindacale è libera. Il diritto di sciopero è inviolabile.
- Liniziativa economica privata è libera: le uniche limitazioni possono riguardare
la compatibilità con i programmi del Governo in tale materia.
Titolo IV
Rapporti politici
- Sono elettori tutti i cittadini, senza limitazioni di età o di sesso.
- Il voto è unico per ogni cittadino. La legge punisce severamente coloro che abusano del
loro diritto di voto.
- Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a
determinare la politica del Regno.
- Tutti i cittadini possono accedere alle cariche pubbliche.
- Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio o alla Corte per esporre le
loro comuni necessità e per richiedere provvedimenti legislativi.
- La difesa della Patria è sacro dovere dei cittadini. LEsercito e la Marina Ducale
provvedono alla difesa del territorio del GranDucato e sono soggetti alle norme imposte
dalla legge.
- Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli al Regno e di osservare la
Costituzione e le leggi.
- I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Parte II : Ordinamento del Regno.
Titolo I
Il Consiglio
Sezione I. Il Consiglio del popolo.
- Il Consiglio del popolo è composto di 15 Consiglieri eletti dal popolo a suffragio
universale e diretto. Sono eleggibili tutti i cittadini.
- Il Duca può nominare altri 4 Consiglieri e portare quindi a 19 il numero dei membri del
Consiglio. Tale potere del Duca è facoltativo, sì che il numero dei Consiglieri può
variare da un minimo di 15 membri ad un massimo di 19, ma non possono essere in numero
pari; se così fosse, il Duca provvederà a nominare un Consigliere aggiuntivo, fino al
limite dei 19 membri del Consiglio.
- Il Consiglio è eletto per 6 mesi. La durata del Consiglio non è prorogabile se non per
legge.
- Le elezioni del nuovo Consiglio hanno luogo entro 2 mesi dalla fine del precedente. Il
Consiglio può riunirsi liberamente in ogni tempo. Il Duca o il suo Presidente possono
chiedere la convocazione straordinaria del Consiglio. E facoltà di un terzo dei
membri di chiedere la convocazione straordinaria del Consiglio.
- Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, che resta in carica per lintera
durata della legislatura.
- Il Consiglio adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi
membri e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva maggioranze qualificate in determinate materie.
- I membri della casa Reale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio e devono
essere sentiti ogni qualvolta lo richiedono.
- La legge determina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità con lufficio di
Consigliere.
- Il Consiglio e il Duca giudicano dei titoli di ammissione e delle cause di sopravvenuta
ineleggibilità e incompatibilità dei suoi componenti.
- Ogni membro del Consiglio rappresenta il Regno ed esercita le sue funzioni senza vincoli
di mandato.
- Senza autorizzazione del Consiglio nessun suo membro può essere perseguitato
penalmente, né può essere arrestato o comunque sottoposto a procedimenti di restrizione
della libertà personale, salvo che sia colto nellatto di commettere un fatto
delittuoso.
- I membri del Consiglio ricevono una indennità stabilita dalla legge. Al termine del
loro mandato, i Consiglieri riacquistano la carica o i gradi avuti prima di essere eletti,
comprese le retribuzioni arretrate.
Sezione II. La formazione delle leggi.
- La funzione legislativa è esercitata dal Consiglio. Il Duca o un membro del Governo da
egli delegato possono adottare provvediementi legislativi, i quali devono, poi , essere
convalidati con voto del Consiglio entro 10 giorni pena lannullamento del
provvedimento stesso.
- Liniziativa delle leggi appartiene al Governo, al Consiglio e ai cittadini nelle
forme e nei modi stabiliti dalla Costituzione. Il popolo esercita liniziativa
legislativa, mediante la proposta, da parte di almeno 150 persone, di un progetto di legge
redatto in articoli.
- Ogni disegno di legge, presentato al Consiglio, è esaminato ed approvato articolo per
articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce in quali casi e forme
lapprovazione dei disegni di legge possa essere adottata con procedimento abbreviato
e durgenza. Non sono ammessi procedimenti abbreviati per la delibera su leggi in
materia di modifica della Costituzione.
- Le leggi sono promulgate dal Duca entro 5 giorni dalla approvazione ed entrano in vigore
al termine del 5° giorno successivo. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi
membri, può deliberare lurgenza della promulgazione della legge e stabilire il
termine entro il quale la legge entra in vigore.
- E indetto "referendum" popolare per deliberare la abrogazione, totale o
parziale, di un provvedimento legislativo quando lo richiedano 500 elettori o 5
Consiglieri. Non è ammesso referendum per la Costituzione. La proposta soggetta a
"referendum" è approvata se ha partecipato la maggioranza degli elettori e se
è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le
modalità di attuazione dei "refrendum".
- Lesercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non
con determinazione dei principi e dei limiti e soltanto per tempo limitato.
- Quando, in casi di straordinaria gravità ed urgenza, il Governa adotta provvedimenti
con forza di legge deve il giorno stesso presentarli al Consiglio per la conversione. I
decreti perdono di efficacia sin dallinizio se non sono convertiti in legge entro 10
giorni.
- Il Consigli odelibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
- Il Consiglio può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo
nomina tra i suoi membri uno o più Commissari, i quali procedono alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e limitazioni dellautorità giudiziaria. I Commissari
riferiscono al Consiglio e alla Corte del risultato delle loro insdagini.
Titolo II
Il Duca
-
