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Indulgenza
Indulgenza, dal verbo latino indulgere, ha assunto due affini significati nella Bibbia:
quello cioè di remissione, condono, liberazione (Cfr, Isaia, 51, 1: “Praedicare captivis indulgentiam...) 
e quello di condiscendenza, benignità, ecc. (Cfr. Prima lettera ai Corinti. 7, 6: “Hoc autem dico secundum indulgentiam, non secundum imperium...).
La Chiesa ed i teologi hanno preso la parola indulgenza per significare unitamente l’uno e l’altro concetto.
L’indulgenza, infatti, nel senso ecclesiastico, è una remissione che per condiscendenza si accorda a qualcuno che compia opere di facile esecuzione. Di qui ecco la definizione: L’indulgenza è il condono di castighi o di penalità che una persona, dopo aver commesso peccati, si pente ed ha ottenuto il perdono della sua colpa. Dice la Chiesa: Io ti perdono, ma tu devi compiere alcuni atti religiosi o socialmente utili per ritornare un buon cristiano e capire che devi stare sulla strada evangelica.
Il fondamento
Il fondamento dell’Indulgenza sta nel fatto che esistono penalità da scontare, dopo che i tuoi peccati sono stati perdonati dalla Chiesa. Io ti perdono, dice la Chiesa, non ti condanno; ma tu devi compiere qualche azione in compenso del mio perdono. L’indulgenza, dunque,  è una vera assoluzione dalle penalità connesse al male che tu hai fatto, un male che la Chiesa ti perdona, quando ti vede pentito, ma ti chiede di fare qualche cosa per il tuo bene. L’indulgenza è una naturale conseguenza del potere che la Chiesa ha ricevuto da Cristo di perdonare i peccati ai pentiti e di fornire mezzi spirituali perché il fedele, con la sua iniziativa e su suggerimento della Chiesa, si rimetta in giusto cammino e si senta contento di essere ritornato pulito e libero da ogni peso o timore di ogni genere nello spirito.  Nella religione cattolica la remissione totale (indulgenza plenaria) o parziale (indulgenza di trenta giorni o di altra durata) è concessa  attraverso un atto giurisdizionale sia ai vivi a titolo di assoluzione, sia ai morti a titolo di suffragio, a condizione di preghiere od opere buone da parte dei fedeli.  La degenerazione cui tale pratica andò incontro nel 1500, quando le indulgenze erano spesso concesse in cambio del versamento di denaro, fornì uno dei principali motivi di reazione alla Chiesa romana da parte del monaco agostiniano Martin  Lutero.
La teologia attuale 
La teologia attuale ha espresso riserve sul valore delle indulgenze,  almeno nelle forme che essa ha assunto nella storia della devozione dei fedeli, e tende a interpretare l’indulgenza come la partecipazione di tutta la comunità ecclesiale al cammino di salvezza attraverso la preghiera e l’invocazione comunitaria a Dio, e attraverso l’esercizio delle opere suggerite dal Vangelo, così come traspaiono dall’insegnamento di Cristo e dalle sue parabole, specialmente quelle che riguardano i rapporti verso ogni individuo considerato come creatura di Dio e figlio di uno stesso Padre. A titolo di esempio, è molto eloquente la parabola detta del fariseo e del pubblicano,  che è riportata nel Vangelo secondo Luca, capitolo 18, versetti 10-14. Eccola: “Due uomini salirono al tempio a pregare; uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo. Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore. Io vi dico:  il pubblicano tornò a casa sua perdonato, a differenza del fariseo, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato”. 
Come si acquistano le indulgenze
Si acquistano compiendo alcune azioni che la stessa autorità ecclesiastica suggerisce o specifica nei documenti di concessione. 
La legislazione nel Diritto Canonico
La legislazione sulle indulgenze nella Chiesa Cattolica sta nel Diritto Canonico, ai canoni 992-997.
Canone 992. L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa (papi e vescovi) la quale, come ministra della Redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi.
Canone 993. L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.
Canone 994. Ogni fedele può lucrare per se stesso o applicare ai defunti a modo di suffragio indulgenze sia parziali sia plenari.
Canone 905. § 1. Oltre alla suprema autorità della Chiesa possono elargire indulgenze solamente quelli  cui questa potestà viene riconosciuta dal Diritto o è concessa dal Romano Pontefice § 2. Nessuna autorità sotto il Romano Pontefice può comunicare ad altri la facoltà di concedere indulgenze, se ciò non sia stato ad essa concesso espressamente dalla Sede Apostolica.
Canone 996. § 1. E’ capace di lucrare indulgenze che è battezzato, non scomunicato, in stato di grazia almeno al termine delle opere prescritte,  § 2. Per lucrare di fatto le indulgenze, il soggetto capace deve avere almeno l’intenzione di acquistarle e di adempiere le opere ingiunte nel tempo stabilito e nel modo dovuto, secondo il testo della concessione, 
Canone 997. Per quanto si riferisce alla concessione e all’uso delle indulgenze, debbono essere osservate le altre disposizioni che sono contenute nelle leggi particolari della Chiesa.
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