Lo Statuto

AGOA


TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO


Art. 1 La Comunità

  1. La Comunità di Quartu Sant'Elena è autonoma. Essa è ordinata e organizzata nel Comune di Quartu Sant'Elena, Ente di autogoverno nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
  1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
  1. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori sociali, culturali, economici, morali e politici che ne costituiscono il patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché essa conservi, nel processo di rinnovamento e di sviluppo, la sua identità e i caratteri distintivi della società civile che la compone.
  1. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono, accrescono e valorizzano le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio, assumono iniziative per renderle fruibili ai cittadini per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
  1. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione, consultazione e di decentramento previste dallo Statuto e dalla legge, scelte con cui individua i propri interessi fondamentali.

Art. 2 L'autonomia

  1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con i regolamenti e con lo Statuto, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 3 Lo Statuto

  1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzate nella Comunità. Esso costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità, della equità e della imparzialità.
  1. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
  1. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.
  1. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal titolo terzo.

Art. 4 Il ruolo del Comune

  1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto e i principi generali affermati dall'ordinamento.
  1. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità e indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinche provveda a soddisfarli.
  1. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.
  1. Agevola e incoraggia quelle iniziative dei cittadini che si associano al fine di conseguire la tutela e il benessere sociale economico della Comunità e di quei settori di essa particolarmente colpiti da necessità e da bisogni. In tale ambito rivolge particolare attenzione alle associazioni di volontariato.
  1. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
  1. Attiva e/o partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di: conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, ampliare e agevolare la fruizione delle utilità sociali ai cittadini, rendere economico e equo il concorso finanziario per le stesse richiesto.
  1. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi fra enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storico-culturali e da vocazioni economico- sociali omogenee, per rendere armonico il processo complessivo di sviluppo della comunità attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi.

Art. 5 Le funzioni comunali

  1. Il Comune, istituzione autonoma nell'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità.
  1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione e il suo territorio. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori dei servizi sociali, culturali, dell'assetto e utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
  1. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, attraverso accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

Art. 6 L'attività amministrativa

  1. L'attività amministrativa del Comune si fonda sui principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
  1. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi comunali, dell'organizzazione e della sua dirigenza. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dalla Giunta e resi noti ai cittadini e al Consiglio Comunale.

  1. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo, ai cittadini interessati, la partecipazione e la conoscenza del procedimento amministrativo.

Art. 7 Caratteristiche costitutive

  1. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di Quartucciu, Cagliari, Monserrato, Maracalagonis , Sinnai e col Mar Mediterraneo.

  1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione amministrativa sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
  1. Il Comune può intervenire a favore dei suoi cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, sia attraverso la cura dei loro interessi generali sul Suo territorio sia attraverso l'erogazione di forme di assistenza nelle località in cui essi dimorano temporaneamente.
  1. La sede del Comune è posta in Via Eligio Porcu e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.
  1. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone ad esso attribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  1. Il regolamento disciplina l'uso e l'esposizione del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti o associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
  1. Il Comune, per le sue tradizioni storiche e per i meriti acquisiti dalla sua Comunità, è stato insignito del titolo di Città con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio

Art. 8 I regolamenti comunali

  1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati e approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli e abrogarli nel rispetto delle singole normative.
  1. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale e entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 9 Programmazione e pianificazione.

  1. Il Comune partecipa, con le sue proposte, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
  1. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche, sociali e culturali della Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.
  1. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e dei programmi di area, Il Comune, per ciascun obiettivo, si avvale dell'apporto dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel Suo territorio.
  1. Le funzioni di cui al presente articolo appartengono alla competenza del Consiglio comunale e del Sindaco.

Art. 10 Partecipazione all'attività politico-amministrativa

  1. Il Comune realizza ed esprime la propria autonomia assumendo come valore fondamentale l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
  1. Il Comune sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

Art. 11 Tutela della salute e della sicurezza sociale

  1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi. Promuove una politica della salute, finalizzata alla prevenzione e all'educazione sanitaria, attraverso convegni con la partecipazione di esperti di settore e con l'informazione anche capillare.
  1. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impiego di cura e di educazione dei figli.
  1. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritto dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
  1. Il Comune deve garantire a tutti i cittadini nel suo territorio il diritto all'accessibilità, anche eliminando barriere architettoniche esistenti.
  1. Il Comune organizza e promuove politiche giovanili dello studio, delle attività ricreative, ludiche, culturali, sportive, del lavoro e della formazione per consentire presenza e partecipazione anche ai cittadini che non hanno raggiunto il diciottesimo anno di età.

Art. 12 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

  1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa delle acque marine, del suolo e del sottosuolo e per la rimozione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
  1. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico, paesaggistico e etnico garantendone il godimento alla collettività.

Art. 13 Promozione della cultura, sport e tempo libero

  1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale locale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni, con particolare riguardo alla soggettività del popolo sardo.
  1. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico e il turismo sociale e giovanile.
  1. Per raggiungere tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi e associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove inoltre la creazione di idonee strutture, servizi e impianti e ne assicura l'accesso ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e singoli cittadini.
  1. Le modalità di utilizzo delle strutture, servizi e impianti saranno disciplinate da regolamento che dovrà prevedere anche il concorso alle spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità, per particolari finalità di carattere sociale.

Art. 14 Produzione, agricoltura, artigianato e turismo

  1. Il Comune coordina e disciplina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità dei servizi.
  1. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed alimentare che costituisce caratteristica distintiva della Comunità quartese.
  1. Tutela l'artigianato artistico e ne mantiene viva la tradizione.
  1. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
  1. Promuove e sostiene forme associative, di autogestione, di cooperazione e di imprenditoria femminile.
  1. Tutela e promuove l'agricoltura favorendo lo sviluppo di attività connesse con l'agriturismo.

Art. 15 Assetto, tutela e utilizzo del territorio

  1. Il comune attua un organico e equilibrato assetto del territorio:
    - favorendo la qualità degli spazi di lavoro, la dotazione di infrastrutture, l'assunzione di servizi ad essi connessi;
    - realizzando piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione;
    - attuando la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dagli strumenti urbanistici attuativi;
    - predisponendo strumenti di prevenzione, di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità anche a tutela dell'ambiente.
  1. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunali.

Art. 16 Trasporti, circolazione.

  1. Il Comune, per favorire l'efficienza dell'esercizio dei trasporti pubblici e della circolazione, attua anche idonee forme di cooperazione e di associazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 17 I Servizi pubblici e le forme di gestione

  1. Il comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
a) la costituzione di aziende municipalizzate;
b) la partecipazione a consorzi, compresi quelli iscritti alla sezione separata dell'Albo
Artigiani, o a società per azioni anche a non prevalente capitale pubblico;
c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione
del servizio;
d) la concessione a terzi;
e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza
imprenditoriale.

Art. 18 Rappresentanza della Comunità

  1. Il Comune rappresenta gli interessi della Comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono servizi attinenti alla popolazione e al territorio.
  1. Il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della Comunità.

Art. 19 Sviluppo sociale, culturale e economico

  1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali e umane è perseguito attraverso la promozione e la gestione diretta e indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente Statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

Art. 20 Principio delle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna: Commissione pari opportunità

  1. Il Comune promuove azioni positive intese a rimuovere gli ostacoli che pregiudicano di fatto la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, alla vita sociale, economica e politica; inoltre al fine di meglio programmare le politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità fra donne e uomini istituisce la Commissione delle pari opportunità.
  1. Apposito regolamento, da definirsi entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Statuto, attuerà i principi contenuti nel presente articolo.

Art. 21 Occupazione, formazione e politiche della parità

  1. Il Comune avvalendosi delle leggi nazionali e regionali organizzerà le politiche di formazione, di occupazione, di indirizzo, delle pari opportunità dei lavoratori stranieri residenti in forza della legge del 28/febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni e integrazioni.
  1. Apposito regolamento attuerà i principi contenuti nel presente articolo.

Art. 22 Conservazione degli atti, dei documenti e loro conoscenza

  1. Il Comune, nel rispetto delle norme vigenti in materia, assicura la consultabilità del suo archivio, costituito dal complesso di tutti i documenti prodotti nel corso della sua attività. Essi sono conservati a cura del servizio archivistico comunale.

Art. 23 Uso della lingua sarda

  1. Il Consiglio comunale assumerà tutte quelle iniziative necessarie alla tutela della lingua della cultura sarda.
  1. Fino a quando non sarà sancita la parità giuridica della lingua sarda con quella italiana, il Consigliere che intenda svolgere il proprio intervento in lingua sarda deve presentare, almeno due ore prima del Consiglio, il testo scritto in lingua sarda e in lingua italiana. Tale testo verrà distribuito ai Consiglieri e al pubblico all'inizio dell'intervento.
  1. In caso di aggiunte o di modifiche l'oratore deve dare contestualmente traduzione orale in lingua italiana.
  1. Il testo italiano costituisce l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formazione degli atti ufficiali del Consiglio.
  1. Nei resoconti consiliari integrali sarà riportato il testo in entrambe le versioni.
  1. La facoltà di cui al 3° comma non dà diritto in alcun caso a richiedere la sospensione o il rinvio dei lavori consiliari.

STATUTO

* Approvato con deliberazione Consiglio Comunale N° 33 del 13/02/1995