Lo Statuto

AGOA


TITOLO SECONDO: GLI ORGANI COMUNALI


CAPO PRIMO: ORDINAMENTO

Art. 24 Norme generali

  1. Sono organi del Comune il Sindaco, il Presidente del Consiglio, il Consiglio comunale, la Giunta, i Presidenti delle Circoscrizioni, i Consigli circoscrizionali.
  1. Il Sindaco, il Consiglio comunale e i consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio universale, secondo le disposizioni vigenti.
  1. Spettano agli organi comunali la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
  1. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e i rapporti fra gli organi comunali.

CAPO SECONDO: IL SINDACO

Art. 25 Ruolo e funzioni

  1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
  1. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
  1. Quale Presidente della Giunta comunale coordina l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
  1. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione, prestata secondo le sue direttive, del Segretario Generale e dei dirigenti.
  1. Quale Ufficiale di Governo sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.
  1. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
  1. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
  1. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 26 Competenze

  1. Il Sindaco quale organo di amministrazione:
  1. sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
  2. sovraintende all'espletamento delle funzioni Statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
  3. può sospendere, motivando, l'adozione di atti specifici concernenti l'attività dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
  4. ha la facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o lo Statuto non abbia già loro attribuito;
  5. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programmazione con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
  6. indice i comizi per i referendum comunali;
  7. promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e Società appartenenti al Comune svolgano gli obiettivi indicati dal Consiglio.
  8. impartisce direttive al Segretario Generale e ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
  9. esercita, mediante apposita ordinanza, sentita la Giunta, le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo volte a definire gli obiettivi ed i programmi da attuare a cura dei dirigenti responsabili dei settori organizzativi dell'Ente e verifica la rispondenza dei risultati in relazione alle direttive impartite e alle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate; in tali casi ha poteri di sostituzione e di avocazione, motivati esclusivamente dalla necessità e dalla urgenza;
  10. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, sentite le istanze di partecipazione;
  11. adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario Generale o ai dirigenti;
  12. nomina i dirigenti responsabili dei settori e i funzionari e dipendenti dei servizi e degli uffici e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ai sensi dell'art. 13 comma 5 ter L. 81/93.

Art. 27 Vigilanza

  1. Il Sindaco relativamente alle attribuzioni di vigilanza:
  1. acquisisce, direttamente presso tutti gli uffici e servizi, informazioni e atti anche riservati;
  2. promuove, tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
  3. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune, ove non compiuti dai dirigenti;
  4. può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio comunale;
  5. collabora con i Revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni.

Art. 28 Attribuzioni organizzatorie

  1. Il Sindaco relativamente alle attribuzioni organizzatorie:
  1. esercita i poteri di polizia nelle adunanze e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
  2. riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio, tramite il Presidente del Consiglio comunale.

Art. 29 Attribuzioni per i servizi statali

  1. Il Sindaco relativamente alle attribuzioni per i Servizi Statali:
  1. provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria;
  2. sovraintende, emana direttive e esercita vigilanza sui servizi di competenza statale;
  3. sovraintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa la sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione civile;
  4. adotta provvedimenti contingibili e urgenti e assume le iniziative conseguenti;
  5. emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.
  1. Egli, altresì, sovrintende alle attività seguenti:
  1. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  2. emanazione degli atti attribuiti da leggi e regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e d'igiene pubblica;
  3. adozione, con atto motivato, di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di Sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, a fini di pubblica incolumità.

Art. 30 Poteri d'ordinanza

  1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
  1. Gli atti di cui al comma precedente debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
  1. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo e all'articolo 29.
  1. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto, osservano le disposizioni dell'Art. 26 della Legge 7/8/90 n. 241. Copia degli atti suddetti dovrà essere inviata ai Capigruppo Consiliari, ai Presidenti delle commissioni consiliari competenti in materia e ai Presidenti delle circoscrizioni.

Art. 31 Rappresentanza e coordinamento

  1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tale funzione.
  1. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione e attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.
  1. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e a seguito di una ampia e periodica consultazione coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici; gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali dei cittadini. Nell'espletamento di tali competenze il Sindaco dovrà attivare forme di partecipazione e consultazione secondo le norme e gli strumenti previsti dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 32 Decadenza dalla carica di Sindaco

  1. La decadenza dalla carica di Sindaco avviene per le seguenti cause:
  1. accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità;
  2. negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 33 Il Vicesindaco

  1. Il Sindaco, per i casi di assenza o impedimento previsti dalla legge, nomina tra i componenti della Giunta il Vice-Sindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.
  1. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano, e cioè il più anziano di età tra gli Assessori.

CAPO TERZO: IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 34 Ruolo del Consiglio

  1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo Politico-Amministrativo.
  1. Spetta anche al Consiglio individuare e interpretare gli interessi generali della Comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando su tali attività il controllo politico- amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.
  1. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
  1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 35 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

  1. Il Consiglio comunale definisce e esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente e adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
  1. agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale che comprendono i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
  2. agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
  3. agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento;
  4. agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
  5. agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale e a quelli di programmazione attuativa;
  6. agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

  1. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
  1. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione e adottare risoluzioni:
  1. per l'attuazione del documento degli indirizzi generali di governo;
  2. per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi gestionali e l'operato dell'organizzazione.
  1. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
  1. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina e in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati, sulla base di apposito curriculum professionale, risultante dall'albo dei rappresentanti del Comune, in enti, aziende, consorzi, organismi societari e associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
  1. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale e interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la Comunità nazionale, regionale, provinciale e di area più vasta.

Art. 36 Funzioni di controllo politico-amministrativo

  1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività: a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune; b) delle istituzioni, aziende speciali. gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
  1. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del comma 1. l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
  1. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti e organizzazioni di cui al comma 1., con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della Comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.
  1. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Commissione consiliare permanente competente, alla Giunta comunale e al Collegio dei Revisori dei conti dei risultati di cui al comma precedente e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione.
  1. La Giunta riferisce al Consiglio, almeno una volta all'anno, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.

Art. 37 Competenze del Consiglio

  1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva nell'esercitare le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e per determinare gli indirizzi della politica amministrativa, limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) gli statuti dell'Ente e delle aziende, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi; b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali, urbanistici, particolareggiati e di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; c) le piante organiche e le relative variazioni; d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative; e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; g) l'istituzione e l'ordinamento di tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari; l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale, dei dirigenti o di altri funzionari. n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
  1. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione, si provvede ai sensi dell'Art. 48 della Legge 8 Giugno 1990, N° 142.
  1. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, pena di decadenza.
  1. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni di legge vigenti sia da leggi successive, nonché gli atti relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri comunali e alla loro surrogazione.

Art. 38 Nomine dei rappresentanti

  1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati, ai sensi della lett. n, del comma 1° dell'art. 37 precedente.
  1. Tali amministratori degli Enti delle Aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica oltre che per i casi previsti anche nel caso che il Consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia costruttiva garantendo, però, la contestuale nomina di altri amministratori rispetto a quelli revocati per sfiducia.

Art. 39 Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

  1. La funzione di programmazione propria del Consiglio comunale si esprime in particolare nell'adottare, al fine della predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, un documento di indirizzi che contenga, a scala temporale annuale e pluriennale, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate e alle spese correnti e agli investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.
  1. Il Consiglio adotta atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, coerenti con la scala temporale dei documenti contabili, che impegnano il Sindaco e la sua Giunta e che devono esplicitare in termini qualitativi e quantitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime. Tali indirizzi assumono un ambito intersettoriale qualora si tratti di favorire lo sviluppo di attività sinergiche.
  1. Il Sindaco sentita la Giunta comunale periodicamente fornisce al Consiglio rapporti globali e per settore, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, la congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.
  1. Anche al fine di garantire ai Consiglieri comunali la possibilità di attivare il Comitato Circoscrizionale di Controllo o il Comitato Regionale di Controllo nei casi e nelle forme di cui all'articolo 45 della legge 8 agosto 1990, n. 142, vengono tempestivamente inviate alle Commissioni consiliari, ai Consiglieri Comunali ai Capigruppo e ai Presidenti delle circoscrizioni con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta con particolare evidenza per gli atti assunti in attuazione degli indirizzi del Consiglio di cui ai commi 1. e 2.
  1. Il Sindaco e gli Assessori da esso delegati rispondono, nei termini previsti dal regolamento consiliare, alle interrogazioni ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, ove ciò avvenga fuori dalle sedute del Consiglio. Le istanze di cui sopra dovranno essere presentate per iscritto. Il regolamento del Consiglio disciplina in dettaglio la materia.

Art. 40 Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

  1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
  1. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità e esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
  1. La carica di Consigliere è gratuita. Le indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni e attività, sono stabilite dalla legge.
  1. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di: a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e i provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio; b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.
  1. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere: a) dagli uffici del Comune, delle aziende e enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato; b) dal Segretario Generale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.
  1. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
  1. Il Consigliere che per motivi personali, professionali o di altra natura abbia interesse in una deliberazione, ovvero quando questa coinvolga soggetti a lui affini entro il quarto grado di parentela, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla delibera stessa, richiedendo che la sua assenza venga posta a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.
  1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei loro sostituti.
  1. I Consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di decadenza all'interessato.
  1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la discussione ed approvazione degli indirizzi di governo. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale - costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza - con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata dai principi di cui alla maggiore cifra secondo quanto stabilito in precedenza, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 41 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali e circoscrizionali

  1. Nel Consiglio Comunale e nei Consigli Circoscrizionali il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
  1. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'Art. 15, comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'Art. 1 della legge 18 Gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si dà luogo alla surrogazione a norma del comma precedente.

Art. 42 Funzioni organizzatorie

  1. Il Consiglio comunale stabilirà in apposito Regolamento interno, da approvarsi e modificarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, la propria organizzazione e funzionamento.
  1. Il Predetto Regolamento disciplinerà tra l'altro: a) i poteri e le attribuzioni della Presidenza; b) l'istituzione dei Capigruppo, nonché c) l'istituzione le modalità di formulazionedi dell'ordineuna Conf del giorno;erenza dei Capigruppo; d) le procedure di convocazione delle sessioni, le procedure e i termini di consegna degli avvisi; e) le forme e modalità di discussione delle proposte e degli eventuali emendamenti; f) le modalità e forme di votazione, di nomina degli scrutatori, il quorum funzionale astenuti e assenti; g) le modalità della documentazione e della verbalizzazione; h) i termini e le modalità per il deposito degli atti del Consiglio prima della seduta; i) il diritto di iniziativa deliberativa dei singoli Consiglieri comunali e la formulazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni; l) le modalità di presentazione della mozione di sfiducia; m) le modalità di presentazione e risposta di interpellanze, mozioni, ordini del giorno ed istanze rivolte dai Consiglieri al Sindaco o agli Assessori.

Art. 43 I Gruppi consiliari e la Conferenza dei Capigruppo

  1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono comunque riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.
  1. Ciascun Gruppo comunica al Consigliere anziano e al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più votato del gruppo candidato al Consiglio Comunale.
  1. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore, le sue sedute sono pubbliche e ad esse sono invitati tutti i consiglieri comunali.
  1. Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento e i rapporti con il Presidente del Consiglio, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti.
  1. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilirà le modalità di assegnazione delle strutture e dei mezzi ai Gruppi consiliari.

Art. 44 Doveri del Consigliere

  1. I Consiglieri comunali hanno il diritto-dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
  1. Al fine di rendere trasparente la situazione patrimoniale degli Amministratori comunali, i Consiglieri hanno l'obbligo di dichiarare i propri redditi posseduti per ogni anno e per l'intera durata del proprio mandato.
  1. Dovranno dichiarare all'inizio del loro mandato, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, le spese elettorali sostenute, sia come candidati che come lista.
  1. Le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 verranno rese pubbliche ai sensi delle norme di attuazione della legge 441/82.

Art. 45 Dimissioni del Consigliere

  1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere Comunale per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci, una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Art. 46 Norme generali sull'operatività e sul ruolo funzionale del Consiglio Comunale.

  1. Il Consiglio comunale articola la sua funzione attraverso una struttura operativa che verrà definita dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 47 Prima adunanza del Consiglio comunale

  1. Il Sindaco proclamato eletto convoca la prima adunanza entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
  1. Nella prima adunanza il Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti e alla surrogazione dei Consiglieri nominati Assessori. Dopo tali adempimenti il Consiglio ascolta la comunicazione del Sindaco circa la composizione della Giunta da esso nominata e riceve da questo la proposta degli indirizzi generali di governo, che il Consiglio stesso discute ed approva.
  1. La prima adunanza è presieduta dal Consigliere Anziano e così la seconda, ove si elegge il Presidente del Consiglio Comunale a seguito di convocazione del Consiglio da parte dello stesso Consigliere Anziano, di concerto con il Sindaco. La seduta è pubblica e possono parteciparvi i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 48 Iniziativa delle proposte

  1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale e alle Commissioni permanenti e ai Consiglieri Comunali.
  1. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte del Presidente del Consiglio Comunale, dei Consiglieri comunali e delle Commissioni permanenti sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 49 Norme generali di funzionamento

  1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal suo regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
  1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
  1. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
  1. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
  1. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
  1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
  1. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario Generale, coadiuvato dal funzionario preposto alla redazione del verbale e dai dirigenti del Comune.
  1. Per la validità delle adunanze si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dall'apposito regolamento del Consiglio comunale.

Art. 50 Controllo interno di gestione

  1. Il Consiglio comunale per l'esercizio della funzione di controllo prevista dalle leggi e dal presente Statuto:
    a) individua le forme di collaborazione con il Collegio dei Revisori per l'esercizio congiunto dell'azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria;
    b) stabilisce termini e modalità per la presentazione da parte della Giunta della relazione annuale sull'attività gestionale con riferimento agli indirizzi fissati;
    c) stabilisce le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo su istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al Comune per l'osservanza degli indirizzi e il raggiungimento degli obiettivi;
    d) detta criteri per la disciplina delle forme e modalità di controllo interno della gestione.

Art. 51 - Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio comunale nella prima seduta, con votazioni separate, elegge a voto segreto il Presidente del Consiglio e due Vice-Presidenti di cui uno vicario, su proposta di un quinto dei Consiglieri assegnati. Questa proposta dovrà pervenire al Consigliere Anziano almeno cinque giorni prima della seduta.
  1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati in sede di prima votazione; in seconda votazione si contano quali voti a favore anche le astensioni; nella terza votazione per l'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  1. I due Vice-Presidenti vengono eletti esprimendo una sola preferenza con votazione unica, successiva a quella del Presidente del Consiglio, il più votato è proclamato Vicario, a parità di voti viene proclamato vicario il più anziano di età.
  1. Il Presidente ed i due Vice Presidenti del Consiglio comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione.
  1. La delibera consiliare di elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vice- Presidenti è con voto espresso immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 47 comma 3° della legge 8 Giugno 1990, n. 142.
  1. Il Presidente del Consiglio comunale e i Vice-Presidenti rimangono in carica per tutto il periodo di vigenza dell'attività del Consiglio e possono essere revocati su iniziativa di un terzo dei consiglieri assegnati e a seguito di un voto palese di sfiducia della maggioranza dei consiglieri assegnati.
  1. Sino alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio, il Consigliere Anziano convoca, di concerto con il Sindaco, e presiede il Consiglio comunale.

Art. 52 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

  1. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale.
  2. Egli ha i seguenti poteri:
    a) convoca, sentita la conferenza dei Capigruppo, di concerto con il Sindaco e presiede il Consiglio comunale;
    b) coordina l'attività della conferenza dei Capigruppo e delle commissioni consiliari;
    c) riceve le dichiarazioni dei Consiglieri per l'assegnazione al Gruppo Consiliare prescelto;
    d) riceve le dimissioni dei Consiglieri Comunali e propone la surrogazione o sospensione di questi; riceve altresì le dimissioni del Sindaco e ogni altra comunicazione;
    e) garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;
    g) riceve le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti al Consiglio Comunale;
    h) fa istruire dai competenti uffici le deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale, avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale e dei dirigenti, d'intesa con il Sindaco e con la Giunta;
    i) riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno, non prima dei dieci giorni e non più tardi di trenta dal ricevimento;
    l) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
    m) tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
    n) firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio Comunale insieme al Segretario Generale.
  1. Le eventuali indennità da assegnare al Presidente del Consiglio Comunale e ai Vice Presidenti verranno stabilite dalla Legge.

CAPO QUARTO LA GIUNTA COMUNALE

Art. 53 Composizione della Giunta

  1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco, che la convoca e la presiede. Il numero degli Assessori che la compongono è stabilito dall'art.33 della legge 8 giugno 1990, 142.
  1. Tra gli Assessori uno è nominato Vice-Sindaco con funzioni di supplenza in caso d'impedimento o assenza del Sindaco. In caso di assenza del Vice-Sindaco le funzioni sono svolte dall'Assessore più anziano di età.
  1. Il Sindaco può scegliere gli Assessori anche tra persone esterne agli eletti nel Consiglio comunale, purché queste oltre a rispondere a requisiti di competenza ed esperienza tecnico-amministratva valutati dal Sindaco stesso, siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale. In tale scelta il Sindaco garantisce le pari opportunità uomo-donna, promuovendo la presenza di entrambi i sessi nell'organo collegiale.
  1. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
  1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 54 Ruolo e competenze generali

  1. La Giunta comunale è anch'essa organo esecutivo di collaborazione del Sindaco per l'attività del Comune. In coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo determinato dal Consiglio esercita l'attività di iniziativa di amministrazione, di promozione e di raccordo con gli organi di partecipazione. Compie tutti gli atti di amministrazione che per legge e per il presente Statuto non siano riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario Generale e ai funzionari dirigenti.
  1. La Giunta compie, altresì, tutti gli atti di gestione a contenuto generale non riservati ai dirigenti e quelli che per loro natura, debbono essere adottati dall'organo collegiale.
  1. Riferisce semestralmente al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.
  1. Ogni sei mesi è prevista una seduta del Consiglio Comunale dedicata al confronto in aula tra Consiglieri, Assessori e Sindaco, inerente l'attività della Giunta. Le modalità di svolgimento di tale seduta sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.
  1. Propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dal presente Statuto.
  1. Opera scelte nell'ambito della disponibilità amministrativa, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle priorità.
  1. Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportino impegno di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio comunale o non attribuiti al Sindaco o ai dirigenti.
  1. Può definire e approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere, servizi e la materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari.
  1. Nomina le Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate.
  1. Approva disegni e proposte di provvedimento da sottoporre alle determinazioni del Consiglio.

Art. 55 Esercizio delle funzioni

  1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
  1. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano d'età.
  1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco funzioni di propulsione al funzionamento dei servizi degli uffici e all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti dalla delega predetta.
  1. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

Art. 56 Organizzazione

  1. La Giunta è responsabile di fronte al Consiglio e esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale, salvo quelle di ordinaria amministrazione delegate dal Sindaco ai singoli componenti.
  1. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei e rispondono collegialmente degli atti dei loro Assessorati.
  1. La Giunta delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco.
  1. Al Sindaco e agli Assessori è corrisposta una indennità mensile fissata dalle disposizioni vigenti.

Art. 57 Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore.

  1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
  1. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
  1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso aziende, enti ed istituzioni dipendenti dal Comune.

Art. 58 Durata in carica e cessazione

  1. Il Sindaco rimane in carica sino alla elezione del successore.
  1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
  1. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
  1. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti, di cui al comma 2 precedente, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale.
  1. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

Art. 59 Mozione di sfiducia

  1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
  1. Il Sindaco e la sua Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggiorazione assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 60 Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

  1. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessori devono essere comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza.

Art. 61 Decadenza della carica di Assessore.

  1. La decadenza dalla carica di Assessore avviene per le seguenti cause: a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità; b) negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 62 Norme generali di funzionamento

  1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche salvo diversa decisione del Sindaco. Alle stesse partecipa il Segretario Generale e assiste il funzionario designato per la redazione del verbale.
  1. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti, funzionari del Comune e consulenti esterni.
  1. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi o deleghe, il Presidente del Consiglio, l'intero Collegio dei Revisori dei conti e i rappresentanti del Comune in enti, aziende, concorsi, Commissioni.
  1. La Giunta si riunisce almeno una volta alla settimana.
  1. La Giunta con i Capigruppo ogni sei mesi si riunisce con gli uffici di Presidenza delle Circoscrizioni per l'esame congiunto delle problematiche del decentramento.
  1. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite in conformità alla legge e al presente Statuto.

CAPO QUINTO: LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 63 Le Commissioni consiliari

  1. Le Commissioni consiliari si suddividono in: a) Commissioni consiliari permanenti; b) Conferenza dei Capigruppo; c) Commissioni previste da leggi nazionali o regionali; d) Commissioni previste da norme di altri regolamenti comunali; e) Commissioni costituite per problemi particolari con delibera del Consiglio comunale e/o con atto del Sindaco.
  1. Le Commissioni di cui ai punti a), b), c), d) del comma 1, hanno di norma la stessa durata del Consiglio comunale salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento.
  1. I componenti dimissionari devono essere sostituiti.

Art. 64 Commissioni consiliari permanenti

  1. Le Commissioni consiliari permanenti sono organismi interni del Consiglio comunale e corrispondono alle aree di intervento dei Settori dell'Amministrazione.
  1. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i Gruppi.
  1. Il regolamento del Consiglio comunale determina numero, modalità, funzioni e poteri delle Commissioni; regola la presenza di cittadini esperti; ne disciplina l'organizzazione e assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 65 Composizione e compiti delle Commissioni consiliari permanenti

  1. Ogni Consigliere fa parte di una e non più di due Commissioni permanenti. Il Sindaco e gli Assessori non fanno parte delle Commissioni permanenti, nelle commissioni devono essere promosse le pari opportunità uomo-donna.
  1. Le Commissioni consiliari permanenti restano in carica e vengono rinnovate con la stessa scadenza del Consiglio comunale.
  1. E' data facoltà ai Gruppi di sostituire i propri rappresentanti. In tal caso occorre una presa d'atto del Consiglio comunale.
  1. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti e aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
  1. Il Sindaco, gli Assessori e i Capigruppo possono partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.
  1. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
  1. Alle Commissioni può essere demandato il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare.

Art. 66 La Conferenza dei Capigruppo

  1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo Vice ed esprime pareri e proposte su:
    a) il calendario dei lavori del Consiglio comunale e la formulazione dei relativi ordini del giorno;
    b) le richieste da avanzare al Sindaco al fine di assicurare ai Gruppi e ai Consiglieri i mezzi e gli strumenti necessari al loro funzionamento e all'espletamento del loro mandato;
    c) la programmazione trimestrale dei lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti;
  1. La Conferenza dei Capigruppo deve essere convocata entro sette giorni qualora venga richiesto dai Capigruppo che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri, con proposta motivata.
  1. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo partecipa il Segretario Generale o il suo Vice.
  1. Il verbale di ogni seduta viene redatto dal funzionario segretario scelto fra i dipendenti dell'amministrazione con atto del Segretario Generale. Il verbale dovrà contenere una sintesi degli interventi, le conclusioni e le decisioni assunte. Verrà inviato, nelle successive ventiquattro ore, ai singoli Gruppi.
  1. I Capigruppo potranno farsi sostituire da altro Consigliere del Gruppo con delega scritta.

Art. 67 Le Commissioni comunali previste da legge o da regolamento

  1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.
  1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista dal comma 1, è effettuata dal Sindaco, in base alle designazioni dallo stesso richieste al Consiglio comunale e agli enti, associazioni e altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetti direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.
  1. Nelle nomine di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco devono essere promosse le pari opportunità uomo-donna.

Art. 68 Le Commissioni speciali

  1. Il Consiglio comunale può nominare al suo interno Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza.
  1. Su proposta del Presidente del Consiglio comunale o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio può costituire, al suo interno Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi comunali e dai dirigenti comunali nell'ambito delle loro attribuzioni. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi.
  1. Il provvedimento di nomina deve precisare l'ambito degli accertamenti del quale la Commissione è incaricata i termini per concluderli e riferire al Consiglio. La Commissione, dopo il suo insediamento e la nomina del Presidente e del Vicepresidente, con le modalità previste dal regolamento consiliare, ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.
  1. Il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della Legge 81/93 e secondo quanto previsto dal regolamento può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
  1. Nella composizione delle commissioni deve essere promossa la pari opportunità uomo- donna.

Art. 69 Strutture di supporto al Consiglio e alle Commissioni consiliari

  1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, le Commissioni consiliari si avvarranno della collaborazione di funzionari e impiegati posti sotto la responsabilità del rispettivo dirigente di settore.
  1. Le Commissioni possono altresì avvalersi dell'apporto di periti, consulenti e tecnici anche esterni all'Amministrazione.
  1. Per il funzionamento e l'attività delle Commissioni consiliari viene iscritto in bilancio apposito stanziamento il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione.

CAPO SESTO: DELIBERAZIONI, ISTRUTTORIA, PARERI, DEPOSITO ATTI

Art. 70 Deliberazioni, pareri organi collegiali

  1. Gli organi collegiali deliberano o assumono validamente pareri, con l'intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
  1. Tutte le deliberazioni o pareri sono assunti di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
  1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

Art. 71 Giusto procedimento

  1. Ai sensi dell'art. 53 Legge 142/90, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonchè del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art. 72 Funzioni sostitutive ai fini del giusto procedimento deliberativo

  1. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, con proprio atto definisce e nomina, tenuto conto dei pareri obbligatori, funzionari dipendenti, che assumono le funzioni sostitutive ai fini del giusto procedimento deliberativo.

Art. 73 Istruttoria, documentazione, deposito e verbalizzazione delle proposte

  1. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Generale che si avvale di altro funzionario verbalizzante.
  1. Di tutti gli atti deliberativi di ciascun anno sarà tenuta regolare raccolta, secondo l'ordine cronologico.
  1. I verbali delle discussioni di ciascun anno verranno anch'essi raccolti in ordine cronologico.
  1. Gli atti deliberativi e i verbali della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Generale e quelli del Consiglio sono firmati dal Presidente del Consiglio comunale e dal Segretario Generale.
  1. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito temporaneamente da un componente del Consiglio nominato dal Presidente.

Art. 74 Ufficio comunale per la programmazione

  1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e del personale e quello del Consiglio comunale dovranno prevedere un ufficio, nell'ambito di un settore per la programmazione, la pianificazione, la raccolta dei dati, dei programmi e dei progetti, al fine di concorrere al processo di formazione, attuazione e verifica dei programmi pluriennali.

STATUTO

* Approvato con deliberazione Consiglio Comunale N° 33 del 13/02/1995