Lo Statuto

AGOA


TITOLO TERZO: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE


CAPO PRIMO: LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 75 La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

  1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni degli organi comunali e realizza la più elevata democrazia nel rapporto fra questi e i cittadini.
  1. I cittadini, attraverso le forme previste dallo Statuto e dal regolamento, che stabilisce le modalità di intervento e confronto con gli organi comunali, contribuiscono con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che verranno assunte su temi di interesse generale, relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 76 La partecipazione delle libere forme associative

  1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'articolo 18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dallo Statuto e dall'apposito regolamento.
  1. Saranno istituite Consulte attraverso le quali il Comune promuoverà la partecipazione all'amministrazione, di libere associazioni e organismi di cittadini con attività propositive e di consultazione.
  1. Con successivo regolamento verranno definite le funzioni, la composizione, e i compiti degli istituti di partecipazione.

Art. 77 L'attività di partecipazione delle Consulte

  1. Le Consulte possono presentare al Sindaco proposte, istanze e petizioni alle quali gli organi del Comune dovranno dare risposta nei tempi e modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.
  1. Il Sindaco richiede il parere della Consulta competente prima della presentazione in Consiglio di atti fondamentali che incidano in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.
  1. Il Sindaco assicura alle Consulte l'invio di una copia del presente Statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

Art. 78 Rapporto sullo stato della Comunità

  1. Il Consiglio comunale tiene, almeno una volta all'anno, entro il mese di febbraio, una riunione aperta con la partecipazione dei cittadini, nella quale il Sindaco illustra lo stato della Comunità nei suoi caratteri e connotazioni più significative, in rapporto alla situazione esistente negli anni precedenti.
  1. Il regolamento sugli istituti di partecipazione definirà funzioni, compiti e ogni altra modalità organizzativa.

Art. 79 La partecipazione dei singoli cittadini

  1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio della competente Commissione consiliare permanente che motiverà le proprie decisioni.
  1. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione, di risposta e ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

Art. 80 Conferenze di servizi

  1. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa il Sindaco promuove, in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi, aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati, che hanno per obiettivo l'esame dell'effettiva incidenza delle politiche dell'amministrazione, con riguardo a settori di intervento fra loro interconnessi, e allo sviluppo di attività di programmazione e controllo fra loro coordinate.

CAPO SECONDO: LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E I REFERENDUM

Art. 81 La consultazione dei cittadini

  1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta del Sindaco, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuati attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.
  1. La consultazione può essere effettuata anche mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimano, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte.
  1. I Consigli circoscrizionali organizzano, con le modalità indicate nel comma 2, la consultazione dei cittadini della Circoscrizione, deliberata dal Consiglio stesso e relativa a proposte di provvedimenti di competenza della Circoscrizione o che interessino esclusivamente la popolazione e il territorio della stessa.
  1. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 82 Referendum consultivo

  1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge e ordinato dal presente Statuto e dal regolamento con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi e ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al comma 4, relativo all'Amministrazione e al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della Comunità.
  1. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
  1. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° Gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Tali firme devono essere raccolte nei trenta giorni successivi al deposito della richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria Generale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta e il rapporto della Segreteria Generale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo con il voto di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
  1. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie: a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali; b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni; c) piani territoriali ed urbanistici e relative variazioni; d) tributi locali, tariffe dei servizi e altre imposizioni; e) designazione e nomina di rappresentanti; f) atti che incidano sulla tutela delle minoranze.
  1. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
  1. Il referendum, per avere efficacia, dovrà ottenere la partecipazione del 50 per cento più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali.
  1. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
  1. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
  1. Le consultazioni di cui all'articolo 79 e i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
  1. I referendum si tengono di norma in un'unica tornata elettorale da stabilirsi in una giornata festiva del mese di maggio o di novembre. La votazione avrà la durata di una sola giornata.

Art. 83 Referendum propositivo e consultivo

  1. Fatte salve le materie che non possono essere oggetto di referendum di cui al comma 4 dell'articolo 82, il Consiglio comunale e i cittadini possono proporre referendum propositivi e consultivi con le modalità di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7 e 10 dell'articolo 82.

CAPO TERZO: LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 84 Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

  1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

Art. 85 Responsabilità del procedimento

  1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
  1. Il Sindaco determina definitivamente, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, in base alle proposte del Segretario Generale, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.
  1. Con lo stesso atto, previa individuazione dei responsabili da parte dei dirigenti, viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa e il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.
  1. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, integra con le modalità applicative le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il Sindaco, nei sessanta giorni successivi, deve verificare e eventualmente modificare l'atto di cui ai commi precedenti, adeguandolo a quanto stabilito dal regolamento.

CAPO QUARTO: L'AZIONE POPOLARE

Art. 86 L'azione sostitutiva

  1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere e attivare le azioni e i ricorsi che spettano al Comune, innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che il Sindaco non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.
  1. Il Sindaco, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuto a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.
  1. Ove il Sindaco decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali, oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione.
  1. Nel caso non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto motivato.

CAPO QUINTO: IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 87 Pubblicità degli atti e delle informazioni

  1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e la imparzialità.
  1. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale e ai principali atti adottati dal Comune, sono istituiti servizi d'informazione dei cittadini, attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione più idonei a rendere capillarmente diffusa l'informazione.
  1. Apposito regolamento, da deliberare entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, definirà, in sede applicativa, quanto previsto dal presente articolo.

Art. 88 Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture e ai servizi

  1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato in generale a tutti i cittadini, secondo le modalità stabilite dal regolamento applicativo della legge 7 agosto 1990 n. 241, a tal fine verrà istituito apposito ufficio per l'accesso e la trasparenza degli atti.

CAPO SESTO: IL DIFENSORE CIVICO

Art. 89 Istituzione, ruolo e rapporti con il Consiglio comunale

  1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale è esercitato dal Difensore civico, organo istituito con il presente Statuto che ne regola l'elezione e l'attività.
  1. Il Sindaco assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e di beni strumentali adeguati per il buon funzionamento dell'istituto.
  1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa entro il mese di aprile e resa pubblica.
  1. In caso di particolare importanza il Difensore civico effettuerà specifiche segnalazioni che il Presidente del C.C. iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

Art. 90 Requisiti

  1. Può candidarsi a svolgere le funzioni di Difensore civico ogni cittadino residente nel Comune da almeno dieci anni, che abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età e non superato il settantesimo di comprovata esperienza giuridico-amministrativa da dimostrare con curriculum da allegare alla proposta, da cui risulti anche l'eventuale iscrizione ad Associazioni o a circoli di qualsiasi natura.
  1. Non può essere nominato Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi giuridici generali che regolano l'elezione alle cariche comunali.
  1. Non può assumere l'incarico di Difensore civico colui che non presenta una dichiarazione d'onore e di impegno da cui risulti che non intende candidarsi, durante e/o alla scadenza del mandato, nel Comune di iscrizione nelle liste elettorali.
  1. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate dal comma 2 o per violazione delle norme previste dal regolamento.

Art. 91 Elezione e Revoca

  1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, tenendo conto delle candidature pervenute, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi in adunanze successive e consecutive, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati alla terza votazione.
  1. Il Difensore Civico rimane in carica per quattro anni dal momento dell'elezione e viene eletto nei 60 giorni antecedenti la scadenza del mandato del predecessore. Può essere rieletto una sola volta.
  1. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quadriennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva. Sino a tale elezioni, accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il Difensore civico dimesso resta in carica per il principio della prorogatio che gli conferma tutti i poteri.
  1. Il Difensore Civico, su proposta di 1/3 dei Consiglieri Comunali, può essere revocato nei casi previsti da apposito Regolamento con la maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati.

Art. 92 Prerogative e funzioni

  1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia e indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
  1. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessionarie di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
  1. Il Difensore civico, per gli accertamenti di cui al comma 2, può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, e chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Egli può stabilire di esaminare congiuntamente con il Funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati, e può richiedere a questi una relazione scritta in merito allo stato del procedimento o a particolari aspetti del medesimo.
  1. Al Difensore civico è corrisposta una indennità mensile di funzione in misura pari a quella stabilita dalla legge per l'Assessore comunale.
  1. Apposito regolamento definirà prerogative, funzioni, rapporti con gli organi comunali e modalità di proposizione delle candidature all'incarico di difensore civico. La regolamentazione dovrà essere deliberata entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto.

TITOLO QUARTO: CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALI


Art. 93 Articolazione territoriale

  1. Il Comune, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni in ambienti territoriali adeguati alla loro razionale organizzazione, articola il proprio territorio per istituire le Circoscrizioni di decentramento.
  1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio comunale procede alla verifica della suddivisione del territorio comunale in Circoscrizioni.
  1. Il numero e i confini delle Circoscrizioni possono essere modificati, con deliberazione del Consiglio comunale.
  1. Il nuovo ordinamento territoriale delle Circoscrizioni, stabilito secondo quanto previsto dal comma 2, entrerà in vigore con la prima elezione dei Consigli circoscrizionali successiva all'adozione del presente Statuto, restando prorogato fino a quel momento l'assetto attualmente esistente.

Art. 94 Organi della Circoscrizione

  1. Sono organi della Circoscrizione il Consiglio circoscrizionale e il Presidente.
  1. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune. E` eletto secondo le norme stabilite dalla legge con il sistema proporzionale metodo Dont, ai sensi dell'art. 13 legge 142/90 così come integrato dalla legge 81/93.
  1. Il Consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente.
  1. Il Presidente rappresenta il Consiglio circoscrizionale e esercita le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che gli vengono delegate dal Sindaco anche quale Ufficiale di Governo.
  1. I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale, limitandosi dopo la indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione dei nuovi Consigli, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
  1. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del Consiglio comunale determinano il rinnovo anche dei Consigli circoscrizionali. Si applicano, verificandosi tali condizioni, le disposizioni di cui al comma 5.
  1. Dal momento in cui verranno attribuite alle Circoscrizioni i poteri deliberativi e le funzioni delegate al Presidente di circoscrizione è dovuta un'indennità mensile così come previsto dalla L. 632/79.
  1. Dal momento in cui verranno attribuite alle Circoscrizioni i poteri deliberativi e le funzioni delegate ai Consiglieri di circoscrizione è attribuita un'indennità di presenza, per l'effettiva partecipazione, alle riunioni dei Consigli Circoscrizionali, così come previsto dalla L. 632/79.

Art. 95 Composizione e funzionamento dei Consigli circoscrizionali

  1. La composizione e il funzionamento dei Consigli circoscrizionali sono stabiliti, per quanto non previsto dallo Statuto, dall'apposito regolamento.
  1. Il regolamento in vigore dovrà essere modificato e aggiornato entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto.

Art. 96 Funzioni proprie

  1. Le Circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
  1. Il Consiglio circoscrizionale organizza, secondo le norme del presente Statuto e del regolamento, la partecipazione dei cittadini della Circoscrizione all'amministrazione del Comune, attivandone l'iniziativa rivolta a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. Esercita, quale rappresentanza eletta dalla Circoscrizione, la partecipazione all'attività del Comune con proprie iniziative e proposte.
  1. Il Consiglio circoscrizionale: a) esprime pareri richiesti dagli organi del Comune sugli atti e sulle materie previste dal regolamento; b) effettua consultazioni dei cittadini e delle loro libere associazioni su materie di competenza della Circoscrizione; c) concorre alla migliore riuscita, nell'ambito della Circoscrizione, delle consultazioni e dei referendum consultivi rivolti a tutti i cittadini del Comune.

Art. 97 Funzioni delegate

  1. Ai Consigli circoscrizionali sono delegati i poteri deliberativi nelle materie comunali stabilite dal regolamento.
  1. Il Consiglio comunale, annualmente e contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione, determina lo stanziamento da attribuire a ciascuna Circoscrizione.
  1. Tutti gli atti inerenti la programmazione sono inviati alle circoscrizioni per i pareri secondo le leggi vigenti.

Art. 98 Organizzazione dell'attività

  1. Nell'ambito dell'organizzazione complessiva del Comune sono stabilite le dotazioni di personale attribuite alle Circoscrizioni di decentramento.
  1. La responsabilità organizzativa dell'ufficio circoscrizionale è attribuita ad un dipendente comunale, che funge da Segretario della Circoscrizione. Il conferimento e la revoca dell'incarico sono disposti dal Sindaco, udito il parere del Consiglio circoscrizionale.
  1. Il regolamento disciplina:
    a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio circoscrizionale;
    b) i compiti e le responsabilità del Segretario della Circoscrizione; c) la gestione contabile dei fondi di economato attribuiti alla Circoscrizione per il funzionamento dell'ufficio.

Art. 99 Deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione

  1. Le deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione diventano esecutive dopo il decimoquinto giorno dalla loro pubblicazione mediante affissione nell'albo pretorio del Comune salvo sospensione o annullamento, con motivato provvedimento, da parte della Giunta Comunale da notificarsi prima della scadenza del termine di esecutività.
  1. Tutte le deliberazioni vanno inviate, entro ventiquattro ore dalla pubblicazione all'albo pretorio, tramite i messi comunali, ai Capigruppo del Consiglio comunale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai componenti della Giunta comunale, alla Segreteria del Comune e ai Presidenti delle circoscrizioni.

Art. 100 Scioglimento del Consiglio di Circoscrizione

  1. Il Consiglio di Circoscrizione può essere sciolto quando, nonostante la diffida motivata espressa dal Sindaco su mandato del Consiglio comunale, insista in gravi e persistenti violazioni della legge, del presente Statuto o dei regolamenti; inoltre quando esso sia nell'impossibilità di funzionare per la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o per la decadenza di almeno la metà dei Consiglieri.
  1. Lo scioglimento è dichiarato dal Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
  1. Il Consiglio comunale fissa, contestualemte allo scioglimento del Consiglio di Circoscrizione, la data delle elezioni per il rinnovo dell'organo.
  1. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del Consiglio di Circoscrizione e la proclamazione dei nuovi eletti le funzioni del Consiglio e del Presidente della Circoscrizione sono esercitate dal Sindaco.

TITOLO QUINTO: ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE


CAPO PRIMO: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 101 Organizzazione degli uffici e dei servizi

  1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità e economicità e assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.
  1. Nell'attuazione di tali criteri e principi, i dirigenti responsabili, coordinati dal Segretario Generale, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
  1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale e ai piani che il Sindaco, sentita la Giunta, ha stabilito.
  1. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura, secondo i criteri sopra stabiliti, e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, servizi, uffici e unità operative comunali.
  1. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, su proposta della Conferenza dei dirigenti, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi e ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.
  1. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla Conferenza dei dirigenti, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture.
  1. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
  1. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, in ottemperanza alle leggi vigenti.
  1. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.
  1. Il personale comunale, in base ai principi e criteri desumibili dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione, è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.
  1. Esso è organizzato in base ai principi della partecipazione individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità, professionalità.
  1. I criteri, che debbono seguirsi nell'organizzazione funzionale del personale comunale, sono configurati nella contrattazione, coordinazione, mobilità operativa, qualificazione, competenza.
  1. Il metodo funzionale-organizzativo da privilegiarsi è quello improntato alla interdisciplinarietà ed alla partecipazione.
  1. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite da apposito regolamento.

CAPO SECONDO: IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 102 Ruolo e funzioni

  1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovraintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
  1. Egli costituisce un momento di sintesi e di raccordo tra la struttura e gli organi comunali dell'ente.
  1. Oltre alle competenze previste dalla legge, il Segretario Generale: a) cura l'attuazione dei provvedimenti; b) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi, quando ciò non sia riservato ai Dirigenti; c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e della conferenza dei Capigruppo e ne cura la verbalizzazione; d) dà direttive ed adotta atti interni di carattere organizzativo e gestionale; e) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici; f) presiede commissioni di gara e di concorso, quando ciò non sia riservato ai dirigenti dell'Ente. g) è responsabile della trasmissione delle deliberazioni ai Comitati di controllo, ai Capigruppo consiliari e ai Consiglieri comunali.
  1. Il Segretario Generale, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
  1. In caso di assenza o di impedimento assume funzioni vicarie il Vice-Segretario Generale.
  1. Le funzioni vicarie sono attribuite ad altro dirigente apicale, avente i prescritti requisiti, nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Segretario e del Vice-Segretario Generale.

Art. 103 Il Vicesegretario Generale

  1. E' istituito il posto di Vice-Segretario Generale avente qualifica funzionale apicale. Esercita le funzioni di coadiuzione del Segretario Generale nello svolgimento delle attività amministrative affidategli e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
  1. Le modalità ed i requisiti di accesso al posto e la nomina del Vice-Segretario Generale sono stabiliti nel regolamento di organizzazione.

CAPO TERZO: I DIRIGENTI

Art. 104 Funzioni

  1. I dirigenti organizzano e dirigono, tenendo conto dell'articolazione settoriale, gli uffici e i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento. Esercitano compiti di direzione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurandone l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico.
  1. E' attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti e alle funzioni dei settori in cui si articolano gli uffici e i servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.
  1. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali cui al comma 2, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi comunali e la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
  1. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità di coordinamento tra il Segretario Generale e i dirigenti, che devono assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.
  1. I dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi comunali; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili; assicurano la migliore utilizzazione e il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.
  1. In particolare ai dirigenti spettano, nell'ambito dell'indirizzo politico-amministrativo stabilito con atto del Sindaco, le attribuzioni per le seguenti funzioni:
    a) formulare proposte al Sindaco, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi, di progetti e di atti di competenza comunale;
    b) curare l'attuazione dei programmi definiti dal Sindaco e a tal fine adottare progetti, la cui gestione è ad essi attribuita indicando le risorse occorrenti alla realizzazione del progetto;
    c) esercitare i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, entro i limiti di valore delle spese che si possono impegnare;
    d) adottare gli atti di gestione del personale e provvedere all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
    e) promuovere e resistere alle liti con il potere di conciliare e transigere; f) coordinare le attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi dopo averli individuati ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241;
    g) verificare e controllare le attività dei dipendenti del Settore con potere sostitutivo e disciplinare mediante l'irrogazione della censura e la proposta al Segretario Generale di provvedimenti più gravi;
    h) richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
    i) verificare periodicamente i carichi di lavoro del personale a fini di produttività e per l'assetto dell'organico valutando carenze o esuberi di personale e proporre soluzioni di mobilità professionale, settoriale o territoriale.
  1. I dirigenti presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l'alienazione di beni, di competenza del settore al quale sono preposti. Assumono la responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione comunale.
  1. I dirigenti presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento del personale del settore loro dipendente, previo atto del Sindaco.
  1. Il Sindaco conferisce ai Dirigenti la titolarietà degli uffici e dei servizi in conformità alle disposizioni dell'art. 36 comma 5 ter della Legge 142/90. Le modalità per il conferimento ai Dirigenti della titolarietà degli uffici sono stabilite dal regolamento.
  1. I dirigenti sono direttamente responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi determinati dagli organi comunali in termini di efficienza, correttezza, qualità, quantità e tempestività secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito della pubblica amministrazione.
  1. In presenza di valutazioni negative sul Dirigente, risultante da atto formale del Sindaco, sentito il Segretario Generale e fatto salvo il diritto di controdeduzione dell'interessato a giustificazione del risultato della sua attività, lo stesso può essere, con atto motivato del Sindaco, rimosso dalla responsabilità di struttura; sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica; escluso dalla corresponsione di indennità connesse alla funzione dirigenziale. Il regolamento di organizzazione stabilisce i criteri oggettivamente determinati per la valutazione dell'attività dei dirigenti.
  1. Il Sindaco avoca a se il compimento degli atti dei Dirigenti per motivati casi di urgenza e di necessità che esprime nel provvedimento medesimo.

Art. 105 Direzione dell'organizzazione

  1. Il settore organizzativo funzionale costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'Ente ed è diretto obbligatoriamente da un funzionario provvisto di qualifica dirigenziale. Nel caso di momentanea vacanza del posto il Sindaco incarica un dirigente della reggenza del settore, il quale cumula tale incarico con le competenze già esercitate. Qualora ciò sia impossibile o non opportuno il Sindaco incarica delle mansioni superiori un funzionario secondo le disposizioni di legge vigenti.
  1. I servizi e gli uffici sono strutture sub-ordinate al settore, dirette da funzionari dotati di alta specializzazione nelle funzioni esercitate dalla struttura.
  1. I posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.
  1. Il Sindaco può altresì disporre l'interruzione anticipata dell'incarico al dirigente, con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.
  1. I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti, eccetto il limite d'età, richiesti al personale interno per l'accesso alla qualifica da ricoprire, secondo quanto disposto dal regolamento organico del personale.
  1. I dirigenti esterni sono soggetti alle norme stabilite per i Dirigenti del Comune dall'ordinamento e dal presente Statuto.
  1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 106 Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma

  1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal Segretario Generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
  1. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti e iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il Segretario Generale convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.
  1. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario Generale al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Vicesindaco, agli Assessori comunali e ai Capigruppo consiliari.

Art. 107 Attribuzione della funzione di direzione e coordinamento

  1. Il regolamento di organizzazione e la pianta organica possono prevedere aree omogenee funzionali interdisciplinari raggruppanti più settori.
  1. L'incarico di direzione e di coordinamento delle predette aree è conferito dal Sindaco a dirigenti della qualifica apicale.
  1. L'incarico che si aggiunge alla direzione della struttura apicale, è triennale ed è rinnovabile o revocabile, in qualunque momento, con provvedimento motivato del Sindaco.
  1. L'atto di cui al comma 2 determina, altresì, l'ammontare del trattamento economico aggiuntivo.
  1. L'incarico di direzione e di coordinamento può essere conferito a personale esterno secondo quanto previsto dallo Statuto all'articolo 105 ai commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 108 Direzione di Programmazione

  1. Nel rispetto delle attribuzioni e delle prerogative del Segretario Generale, conferite dalla legge e dall'art.97 dello Statuto, il Regolamento di organizzazione e la Pianta Organica istituiranno la Direzione di Programmazione affinché sovraintenda al processo di pianificazione e controllo e introduca misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'Amministrazione.
  1. La Direzione di Programmazione si fa carico in particolare della unitarietà e coerenza dell'azione dell'Ente, per quanto attiene al processo di pianificazione e controllo, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune.
  1. Alla Direzione di Programmazione è preposto un dirigente della qualifica apicale. L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, è affidato dal Sindaco a un dipendente di ruolo dell'amministrazione ovvero tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
  1. L'incarico di Direzione di Programmazione dovrà essere conferito con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, art.105 comma 3, 4, 5 e 6.

STATUTO

* Approvato con deliberazione Consiglio Comunale N° 33 del 13/02/1995