Lo Statuto
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CAPO PRIMO: COMPETENZE DEI COMUNI
- Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della Comunità.
- Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità e le modifiche per la loro gestione. Sono competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.
- I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
- Per la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990 n.142.
- La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dallo stesso Consiglio comunale, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 23 della legge n.142 del 1990, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire.
- Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa il principio del contenimento e della diminuzione degli sprechi energetici.
- La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:
a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali costituenti l'oggetto del servizio e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della Comunità locale;
b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e agli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
c) gli elementi dimensionali del servizio e i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima Amministrazione o ad eventuali modalità di collaborazione con altri enti locali;
d) i rapporti con i restanti apparati comunali.
- La deliberazione consiliare deve inoltre precisare, di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:
a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;
b) gli elementi economici e imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
c) i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;
d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni anche o non prevalente capitale pubblico locale.
- Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.
- Gli amministratori delle società a partecipazione comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni vengono nominati dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco fra persone che abbiano i requisiti per l'eleggibilità a Consigliere comunale e una comprovata competenza tecnica o amministrativa.
- Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali.
- La scelta dei candidati avviene sulla base di un avviso pubblico che deve indicare le caratteristiche dell'incarico e la professionalità richiesta. Le domande sono vagliate dalla competente Commissione consiliare permanente che formula proposte al Sindaco. Le modalità per la presentazione delle candidature e per la verifica dei requisiti sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
CAPO SECONDO: GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
- Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
- Con apposito regolamento il Consiglio comunale stabilisce i criteri di gestione dei servizi; le modalità per il contenimento dei costi e per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni; e determina i corrispettivi dovuti dagli utenti e i costi sociali assunti dal Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
- Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
- La concessione è regolata da condizioni che devono garantire: l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
- Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.
- La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica e imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali che possono essere preposte anche a più servizi.
- Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.
- Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
- Il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunale e circoscrizionale e di Revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
- Il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia. Su proposta del Sindaco, il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d'Amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.
- Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. Viene nominato dal Consiglio d'Amministrazione dell'azienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda che disciplina altresì le ipotesi di revoca.
- L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal loro statuto e dai regolamenti. Le aziende nella loro attività devono avere come obiettivo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità. Inoltre hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- Il Comune conferisce il capitale in dotazione. Il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
- Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
- In conformità a quanto disposto al comma 6 dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990 142, sono riservati all'approvazione della Giunta, su conforme delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'azienda e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale a norma dell'articolo 32 della legge n.142 del 1990:
a) il piano-programma, la cui approvazione è preceduta da un dibattito del Consiglio comunale sugli indirizzi generali;
b) il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico nonché la relazione previsionale;
c) il conto consuntivo;
d) le convenzioni con gli enti locali che comportino estensione parziale o totale del servizio al di fuori del territorio comunale;
e) la partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidano in tutto o in parte con quelli dell'azienda e sempre che l'operazione non si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati all'azienda o ad una parte preponderante degli stessi.
- Ogni altro atto dell'azienda concernente l'erogazione del servizio è riservato all'autonomia gestionale dell'azienda medesima, che vi provvede in conformità al proprio statuto.
- La vigilanza sull'attività delle aziende speciali è esercitata dal Sindaco che provvede a riferire alle Commissioni consiliari competenti affinché queste possano verificare la coerenza della gestione aziendale con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale.
- I rapporti delle Commissioni con gli organi dell'azienda, compreso l'organo di revisione, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
- Per l'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.
- Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
- Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 114.
- Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale, con la conseguente responsabilità.
- L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
- Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
- Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta i seguenti adempimenti: a) conferisce il capitale in dotazione, costituito dai beni mobili e immobili, e il capitale finanziario; b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione; c) approva uno schema di regolamento di contabilità; d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e al perseguimento degli scopi.
- Il Comune, con delibera del Consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'Amministrazione della istituzione stessa dovrà uniformarsi.
- Il Consiglio comunale ha altresì l'obbligo dei seguenti adempimenti:
a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990 n.142 salvo quando non riferibile all'istituzione stessa;
b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito Assessorato ai servizi sociali e con l'intervento del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al Consiglio comunale e ogni qualvolta ciò si rendesse necessario;
c) verificare in Giunta prima e in Consiglio comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lett. b);
d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.
- L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- Al personale in organico all'istituzione si applicano i contratti di comparto di cui all'articolo 45 D.L. 3 Febbraio 1993 n. 29, come per gli impiegati del Comune.
- Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti dell'istituzione sono del tutto analoghi a quelli dei dipendenti del Comune.
- La Commissione di disciplina è composta dal Presidente o suo delegato che la presiede, dal Direttore e da un dipendente estratto a sorte tra i dipendenti della istituzione. Tale estrazione avverrà ogni triennio.
- Il Consiglio d'Amministrazione, composto da 7 membri, è eletto dal Consiglio comunale. In seno al Consiglio d'Amministrazione si elegge il Presidente, entro 45 giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio comunale.
- Il Presidente, dopo l'elezione, giura nelle mani del Sindaco con la formula di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
- I membri del Consiglio d'Amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali.
- La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere comunale.
- La revoca dei membri del Consiglio d'Amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione.
- In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.
- Dopo la scadenza del triennio e fino all'elezione del nuovo Consiglio d'Amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio della prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.
- Il Direttore della istituzione è nominato dal Sindaco a tempo determinato e può essere riconfermato con formale provvedimento.
- La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente dell'Amministrazione comunale, in possesso dell'ottava qualifica funzionale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
- Al Direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'istituzione. A questo fine dirige il personale assegnato all'istituzione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio d'Amministrazione, propone allo stesso gli schemi del bilancio e del conto consuntivo,
provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'azienda nei limiti previsti dal regolamento di contabilità dell'istituzione. Esercita altresì tutte le attribuzioni conferitegli dal regolamento o dal Consiglio d'Amministrazione.
- Sono sottoposti all'approvazione della Giunta, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale:
a) il bilancio annuale;
b) il conto consuntivo;
c) il piano di programma annuale, il quale, preceduto da un dibattito in Consiglio comunale sugli indirizzi generali, deve specificare analiticamente i risultati da raggiungere e la qualità e quantità di risorse necessarie;
d) le tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione, nonché gli standard di erogazione dei medesimi;
e) le convenzioni con enti locali che comportino la estensione dei servizi fuori dal territorio del Comune.
Tutti gli altri atti del Consiglio d'Amministrazione dell'istituzione sono trasmessi per informazione agli organi del Comune, con le modalità stabilite dal regolamento, e producono i loro effetti immediatamente.
- Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune svolge, nei confronti dell'istituzione, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri.
- Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati e organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni anche a non prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
- Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società e alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
- Nelle società di cui al comma 1. se si sceglie la prevalenza del capitale pubblico locale essa è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse,
alla Provincia o altre istituzioni locali. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti e altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
- Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'articolo 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.
- Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale vengono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dal Consiglio comunale,
su proposta del Sindaco, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
- I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma.
CAPO PRIMO: CONVENZIONI E CONSORZI
- Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica e organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e altri enti territoriali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e dei servizi in oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
- Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia le intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
- La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
- Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e altri enti territoriali, statuite da un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni e azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.
- Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessati, con la partecipazione di altri enti territoriali, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio;
b) la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea;
c) i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
d) lo statuto del Consorzio.
- Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
- Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
b) il Consiglio d'Amministrazione e il suo Presidente eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabilite dallo statuto del consorzio.
- I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica del Sindaco o del Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
- Il Consiglio d'Amministrazione e il suo Presidente durano in carica per quattro anni, decorrenti dalla data di nomina.
- L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti nel suo statuto.
- Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
- Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.
CAPO SECONDO: ACCORDI DI PROGRAMMA
- Per provvedere alla definizione e attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici,
il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni e attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connesso.
- Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
- Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
- Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
- Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta e il Consiglio, e assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze e all'interesse, diretto od indiretto, della sua Comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
- Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, sia per la realizzazione di opere che per la gestione dei servizi, le disposizioni stabilite dalla legge.
CAPO PRIMO: LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
- La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi e interventi.
- La relazione previsionale programmatica approvata dal Consiglio costituisce atto fondamentale di programmazione.
- Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1. sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo e in particolare i programmi e gli obiettivi.
- Il bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini fissati dalla Legge, osservando i principi dell'universalità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario e dell'equilibrio di bilancio.
- Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.
- Il bilancio pluriennale esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale e amministrativo dei piani finanziari degli investimenti comunali.
- Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.
- Il Consiglio, la Giunta, i Consigli di Circoscrizione e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dal presente Statuto, impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità agli atti di programmazione.
- I dirigenti e il Segretario Generale, attenendosi ai criteri fissati con atto del Sindaco e con deliberazione della Giunta, adottano automaticamente gli atti di impegno relativi a spese concernenti l'ordinario funzionamento degli uffici, nei limiti e con modalità previste dal regolamento di contabilità,
e quelli che si limitano ad accertare preesistenti obbligazioni a carico dell'Ente, nonché gli adempimenti connessi alla liquidazione e ordinazione delle spese che siano consequenziali ad un atto emanato dagli organi del Comune.
Per il pagamento di qualsiasi spesa dovuta dal Comune, i dirigenti richiedono ai servizi di ragioneria l'emissione dei mandati a favore dei creditori.
- I dirigenti hanno diretta responsabilità della coerenza degli atti da essi compiuti e dei relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi del Comune.
- Le deliberazioni e gli atti che comunque autorizzino spese a carico del bilancio del Comune devono essere comunicati alla Ragioneria per la verifica della corretta imputazione, la registrazione del relativo impegno di spesa, e non possono essere assunti senza l'attestazione della sussistenza della rispettiva copertura finanziaria.
- La Ragioneria comunale, nell'esercizio delle proprie attività di controllo, registrazione e vigilanza, può articolarsi in servizi.
- Nei settori in cui sia istituito un apposito servizio di ragioneria, il responsabile dello stesso, per gli stanziamenti di bilancio assegnati al settore specifico, adempie a tutte le funzioni attribuite alla Ragioneria nel campo della gestione finanziaria dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali operando, nell'esercizio di tali incombenze alle dirette dipendenze del Ragioniere capo e nell'osservanza delle istruzioni da questi impartite.
- I dirigenti devono adoperarsi affinché, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, le entrate afferenti gli uffici e i servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente e integralmente.
- L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali e in conformità alle norme del presente Statuto.
- Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale e suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
- Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descritti idonei per indirizzarne l'attuazione.
- Il programma comprende, relativamente alla spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
- Le previsione contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
- Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
CAPO SECONDO: L'AUTONOMIA FINANZIARIA
- Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricerca, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficace impiego di tali mezzi.
- Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
- Il Segretario Generale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire la finalità di cui al comma 2.
- La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
- Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma degli investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
- Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento che non trova copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2 .
- Il Comune per il finanziamento di programmi pluriennali può ricorrere al credito obbligazionario.
CAPO TERZO: LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
- Il Sindaco sovraintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso un apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro costante aggiornamento. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
- Il Sindaco adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
- Il Sindaco designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate relative agli stessi.
- I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, il Sindaco informa preventivamente la competente Commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.
- I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore e essi non risultino di rilevanza artistica e storica o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
- L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con modalità stabilite dal regolamento.
CAPO QUARTO: LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
- Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'articolo 57 della legge 8 giugno 1990 n.142 . Le proposte relative all'elezione del Collegio non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio comunale se non corredate dei titoli professionali richiesti.
- I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano al loro incarico, secondo le norme di legge e dello Statuto.
- Non possono essere eletti Revisori dei conti e se eletti decadono da componenti il Collegio:
a) i membri dei comitati regionali di controllo e relative sezioni;
b) i Consiglieri comunali, di Circoscrizione e gli Assessori e i loro parenti o affini entro il quinto grado;
c) gli amministratori, dipendenti, Revisori delle aziende comunali e delle società a partecipazione comunale;
d) gli amministratori, Consiglieri e dipendenti di Comuni, Province, Comunità Montane della Regione Sardegna;
e) i Revisori di altri enti locali territoriali e relative aziende;
f) gli amministratori e i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o Tesoriere del Comune;
g) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.
- È causa di decadenza dalla carica di Revisore la cancellazione o la sospensione dal ruolo dell'Albo dei Revisori ufficiali dei conti, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nonché la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune o la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio.
- In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto e in ogni caso entro sessanta giorni dalla prima iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Il nuovo Revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del Collegio.
- Ai membri del Collegio dei Revisori è corrisposta una indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo.
- Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
- Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
- I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
- Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 129.
- Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo:
a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
- I Revisori dei conti non partecipano alle sedute della Giunta comunale. Può essere richiesta la loro presenza alle sedute del Consiglio o delle Commissioni consiliari nei casi e con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale.
CAPO QUINTO: APPALTI E CONTRATTI
- Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permute, alle locazioni e agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
- La stipulazione deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante: a) il fine che con il contratto s'intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, e i motivi che ne sono alla base.
- Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
- Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Dirigente competente per quella materia, o altro dirigente nominato dal Sindaco.
CAPO SESTO: IL CONTROLLO DELLA GESTIONE
- Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo della gestione.
- Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi, mediante le rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
- Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie e organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualificativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
- Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.
- I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del Comune costituito da due distinte parti: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. La articolazione e la classificazione delle entrate e delle spese deve consentire la rilevazione del significato economico delle risultanze contabilizzate.
- Il conto consuntivo è accompagnato da idonea documentazione volta ad esporre, per centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi,
il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti. Tale documentazione pone a confronto i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.
- La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
- Il Collegio dei Revisori dei conti attesa la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.
- Annualmente i risultati di gestione dovranno essere pubblicati su almeno un quotidiano un periodico locale.
- Il Comune attua, anche attraverso la costituzione di un ufficio apposito, forme di controllo economico interno della gestione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale, riferita a centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, e i riflessi che ne conseguono in materia di rappresentazione contabile.
- Tale controllo si basa sull'adozione del sistema della contabilità analitica, collegata alla contabilità finanziaria attraverso sotto-classificazioni e evidenziazioni interne, impiegando procedure adeguate in relazione alla organizzazione dell'Ente.
- Il Regolamento di contabilità stabilisce tempi e modi dei controlli previsti nei commi precedenti.
CAPO SETTIMO: TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE
- Il servizio di Tesoreria è affidato dalla Giunta ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel territorio comunale.
- La concessione, rinnovabile, è regolata da apposita convenzione e ha durata minima triennale e massima quinquennale.
- Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune e esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
- Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali e assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
- Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria e ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro.
- Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.
- Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi e alla condizioni dalle stesse previste.
- Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.
- IL Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della Comunità locale.
- Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione.
- Il Comune, nell'attività di programmazione di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali e alle procedure stabilite dalle leggi regionali.
- Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività di programmazione con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.
- La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
- Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociale, culturale e sportivo.
- Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate alla Comunità Montana.
- Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dai commi 3 e 4 dell'Art. 4 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142.
- Le proposte di modificazione o di abrogazione dello Statuto sono sottoposte al parere dei Consigli Circoscrizionali e degli altri organismi di partecipazione popolare, che deve essere richiesto almeno 30 giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la Segreteria Comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal Regolamento.
- La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
- L'eventuale adozione delle due deliberazioni deve essere contestuale, in quanto l'abrogazione totale dello Statuto assumendo efficacia con l'approvazione del nuovo testo statutario. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
- Il regolamento del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
- Gli altri regolamenti richiamati nello Statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge o non sia previsto un termine dallo Statuto medesimo, sono deliberati entro un anno dalla entrata in vigore dello Statuto medesimo.
- Il regolamento per l'ufficio per la trasparenza degli atti sarà adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presunto statuto. Detto regolamento si uniformerà ai principi dettati dalla Legge 241.
- In relazione ai nuovi compiti definiti dalle leggi n. 142 del 1990 e n. 241 del 1990 e dallo Statuto stesso, il Consiglio Comunale dovrà provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, all'adeguamento dell'organizzazione dei servizi, all'ordinamento degli uffici e del personale, alla ristrutturazione della Pianta Organica e alla revisione del Regolamento del personale.
- Sino alla entrata in vigore dei Regolamenti di cui all'Art. 142 continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della Legge o dello Statuto medesimo.
- Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
- Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, perché sia inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
- Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee, comprese pubblicazioni a carattere divulgativo, per assicurare ai cittadini la conoscenza dello Statuto.
STATUTO
* Approvato con deliberazione Consiglio Comunale N° 33 del 13/02/1995