Capo III
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
Art. 70 - Denunce
Art. 71 - Accertamento
Art. 72 - Riscossione
Art. 73 - Poteri dei comuni
Art. 74 - Funzionario responsabile
Art. 75 - Rimborsi
Art. 76 - Sanzioni
Art. 77 - Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 78 - Vigilanza sugli atti regolamentari
e sulla gestione del tributo
Art. 79 - Disposizioni finali e transitorie
Art. 80 - Abrogazioni
Art. 81 - Efficacia delle disposizioni
Art. 70 Denunce
1.I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro
il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia
unica dei
locali ed aree tassabili siti nel territorio
del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti
dal comune e dallo stesso messi a
disposizione degli utenti presso gli uffici
comunali e circoscrizionali.
2.La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi,
qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In
caso contrario l'utente è
tenuto a denunciare, nelle medesime forme,
ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione
che comporti un
maggior ammontare della tassa o comunque influisca
sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare
nella denuncia.
3.La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere
l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone
fisiche
componenti del nucleo familiare o della convivenza,
che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale
ovvero
dimorano nell'immobile a disposizione, dei
loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione
e relativo scopo sociale o
istituzionale dell'ente, istituto, associazione,
società ed altre organizzazioni nonchè della loro sede principale,
legale o effettiva, delle persone
che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione,
dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati
e delle loro
ripartizioni interne, nonchè della
data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4.La dichiarazione è sottoscritta e presentata
da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5.L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta
della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel
giorno indicato
con il timbro postale.
6.In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche
concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti
ad invitare l'utente
a provvedere alla denuncia nel termine previsto,
fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui
al comma 1.
Art. 71 Accertamento
1.In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio
comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione
della denuncia ed
a quello precedente per la parte di cui all'art.
64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello di presentazione
della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso
di accertamento
d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva
essere presentata.
2.Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario
designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art.
74 e devono
contenere gli elementi identificativi del
contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi
e degli imponibili o maggiori imponibili
accertati, della tariffa applicata e relativa
delibera, nonchè la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione
o agevolazione richiesta,
l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente
per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3.Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì
l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso
ed il relativo termine di
decadenza.
4.Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento,
il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può
stipulare apposite
convenzioni con soggetti privati o pubblici
per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.
Il relativo capitolato deve
contenere l'indicazione dei criteri e delle
modalità di rilevazione della materia imponibile nonchè dei
requisiti di capacità ed affidabilità del
personale impiegato dal contraente.
Art. 72 Riscossione
1.L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori
e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente,
delle
denunce presentate e degli accertamenti notificati
nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario
responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli
principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare
e consegnare
alla Direzione regionale delle entrate, sezione
staccata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il
quale è dovuto
il tributo e, in caso di liquidazione in base
a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello
nel corso del
quale è prodotta la predetta denuncia
ovvero l'aavviso di accertamento è notificato (1). I predetti importi
sono arrotondati a mille lire
per difetto se la frazione non è superiore
a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
2.Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi
o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonchè quelli
delle partite comunque non
iscritte nei ruoli principali.
3.Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro
rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza.
Su istanza del
contribuente iscritto nei ruoli principali
o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione
fino a otto rate del carico tributario
se comprensivo di tributi arretrati. In caso
di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto
nei ruoli è riscuotibile in
unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento
è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano
gli interessi del 7 per cento
per ogni semestre o frazione di semestre.
4.Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti,
si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio
comunale,
gli articoli 11, 12, escluso il primo comma,
13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21,
secondo comma, 23, 24,
esclusa la seconda parte del primo comma,
25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
5.Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 e nel
decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
6.Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, e successive modificazioni.
Art. 73 Poteri dei comuni
1.Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce
o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della
misura e destinazione
delle superfici imponibili, effettuata anche
in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale
può rivolgere al
contribuente motivato invito ad esibire o
trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle
aree scoperte, ed a rispondere
a questionari, relativi a dati e notizie specifici,
da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente
acquisiti ai fini di altro
tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici
o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati
e notizie rilevanti nei confronti
dei singoli contribuenti.
2.In caso di mancato adempimento da parte del contribuente
alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia
urbana o i
dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il
personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi
dell'articolo 71, comma 4,
muniti di autorizzazione del sindaco e previo
avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono
accedere agli immobili
soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione
della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità
o di segreto militare, in
cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni
del responsabile del relativo organismo.
3.In caso di mancata collaborazione del contribuente od
altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere
effettuato in base
a presunzioni semplici aventi i caratteri
previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
Art. 74 Funzionario responsabile
1.Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti
la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale relativa alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi,
i provvedimenti relativi e
dispone i rimborsi.
2.Il comune è tenuto a comunicare alla direzione
centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il
nominativo del funzionario
responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.
Art. 75 Rimborsi
1.Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza
del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza
della commissione
tributaria provinciale o dal provvedimento
di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo,
adottato dal comune con
l'adesione del contribuente prima che intervenga
la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale
dispone lo sgravio o il
rimborso entro novanta giorni.
2.Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo,
riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 64, commi 3 e 4, è
disposto dall'ufficio
comunale entro i trenta giorni dalla ricezione
della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4
del medesimo articolo, da
presentare, a pena di decadenza, entro i sei
mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3.In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo
riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni
dalla domanda del
contribuente da presentare, a pena di decadenza,
non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4.Sulle somme da rimborsare e corrisposto l'interesse
del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello
dell'eseguito
pagamento.
Art. 76 Sanzioni
1.Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di
variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare
dei tributi
complessivamente dovuti per gli anni cui si
riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia
è ridotta al 5 ed al 20 per
cento dei tributi complessivamente dovuti
qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore
e superiore al mese, prima
dell'accertamento.
2.Per la denuncia originaria o di variazione risultata
infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa
del 50 per cento
della differenza tra quella dovuta e quella
liquidata in base alla denuncia.
3.Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati
richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione
o trasmissione di atti
o documenti o dell'elenco di cui all'articolo
63, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire
centocinquantamila da
determinare in base alla gravità della
violazione.
4.Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento
del tributo o del maggiore tributo le sanzioni sono irrogate con l'avviso
di
accertamento della tassa. Per le altre infrazioni
il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno
successivo a quello
della commessa infrazione.
5.Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale
e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo
si applicano interessi
per ritardata iscrizione a ruolo nella misura
del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello
in cui doveva essere
eseguito il pagamento fino alla data di consegna
all'intendente di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione
delle somme predette.
6.Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30
per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica
degli avvisi di
accertamento con l'adesione formale del contribuente,
entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento
originario o
riformato dall'ufficio ai sensi dell'art.
75.
Art. 77 Tassa giornaliera di smaltimento
1.Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni [o equiparati] prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente,
con o senza autorizzazione, locali od aree
pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico
passaggio, i comuni devono istituire,
con il regolamento di cui all'articolo 68,
la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per
temporaneo si intende l'uso
inferiore a 183 giorni di un anno solare,
anche se ricorrente. (2)
2.La misura tariffaria è determinata in base alla
tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti
solidi attribuita alla
categoria contenente voci corrispondenti di
uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.
3.In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione
contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 è applicata la tariffa
della
categoria recante voci di uso assimilabili
per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4.L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è
assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente
alla tassa di
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche,
all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo
50 o, in mancanza
di autorizzazione, mediante versamento diretto
senza la compilazione del suddetto modulo.
5.In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata
all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata
unitamente alla
sanzione, interessi ed accessori.
6.Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso
e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la
tassa annuale per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni,
salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7.Il comune può prevedere esenzioni o riduzioni
con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 67.
Art. 78 Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo
1.E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalità
locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione
della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle
delibere regolamentari e tariffarie. A tal fine si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni
dell'art. 35, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 68 e 69.
Art. 79 Disposizioni finali e transitorie
1.[Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 2,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, devono
intendersi compresi i rifiuti derivanti da
attività artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità
o qualità, siano stati dichiarati,
anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani
ai fini dell'ordinario conferimento in regime di privativa e della tassazione
attraverso l'inserimento
delle predette attività produttive
nella classificazione contenuta nel regolamento del tributo con applicazione
di una tariffa obiettivamente
commisurata anche ai rifiuti propri dell'attività
produttiva stessa, semprechè il servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani sia stato
organizzato ed attivato nella zona di esercizio
dell'attività suddetta. La deliberazione di cui all'articolo 60
è adottata contestualmente alle
modifiche regolamentari di cui al comma 2
ed ha effetto dal 1° gennaio 1994] (1).
2.In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate
entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento, del servizio di
nettezza
urbana e quelle al regolamento della tassa,
con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie
tassabili ed alle tariffe
derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione
del tributo previsti dall'articolo 65, che sono da adottare entro il 31
dicembre
1995 per l'applicazione a decorrere dal 1°
gennaio 1996. (3)
3.Fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 10, del
decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, le disposizioni modificative, apportate
nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2,
sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione
degli
articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66,
commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1°
gennaio 1995, e
degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma
2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1°
gennaio 1997 (4).
4.Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in
base ai previgenti criteri di commisurazione, entro il 28 febbraio 1994.
E' esteso
fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio
tariffario, previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre
1992, n. 504. Le tariffe per il 1995 sono
deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il predetto
potere di
riequilibrio tariffario è esteso fino
al 31 ottobre 1996 (5).
5.Ai fini della determinazione del costo di esercizio
di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995
è dedotto
dal costo complessivo dei servizi di nettezza
urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore
al cinque per
cento a titolo di costo dello spazzamento
dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del
decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è
computata in
diminuzione del tributo iscritto a ruolo per
l'anno successivo (6).
6.In sede di prima applicazione della nuova disciplina,
le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate
per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente,
entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza
l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono
pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonchè
delle
parti comuni del condominio di cui all'articolo
1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune.
Le denunce
integrative o modificative, anche di quelle
già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonchè
l'elenco di cui al
comma 4, dell'articolo 63, sono presentati
entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli
elementi
imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le
richieste di riduzione di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, sono
presentate per l'anno
1995, entro il 15 ottobre e le relative riduzioni,
ove previste dal regolamento delle tassa, hanno effetto dal 1° gennaio
(7).
7.I termini di accertamento e di riscossione di cui agli
articoli 71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli
anni anteriori al 1994,
fermi restando gli effetti prodottisi in base
alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'articolo 72, comma
1, i ruoli principali e
suppletivi, per i quali non sia intervenuta
decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del
1° gennaio 1994, possono
essere formati ed emessi entro il termine
perentorio del 15 dicembre 1996.
Art. 80 Abrogazioni
1.Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria
prevista dall'articolo 79, commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del
testo unico per la
finanza locale, approvato con regio decreto
14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall'articolo 21 del decreto
del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dall'articolo
8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24
aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni
ed integrazioni, nonchè ogni altra disposizione di legge incompatibile
con le norme del presente
capo.
Art. 81 Efficacia delle disposizioni
1.Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 1994. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo
osservare.
Note
1.Comma così modificato dall'articolo 3, comma 2,
del D. L. 25 marzo 1996 n. 156. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
D. L. 25
marzo 1996 n. 156: "Il termine per la formazione
e la consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi
urbani interni per l'anno 1994 è differito
al 30 giugno 1996. Per la formazione e la consegna dei predetti ruoli relativi
all'anno
1995 si applicano le disposizione dell'articolo
72, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993 come modificato dal
comma 2."
2.Comma così modificato dall'art. 3, comma 68,
lettera g), della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
3.I termini di cui al presente comma sono stati differiti
rispettivamente al 30 settembre 1995 dall'articolo 1 del D.L. 28 giugno
1995 n.
250 convertito con modificazioni dalla legge
8 agosto 1995 n. 349 e al 31 ottobre 1996 con effetto dal 1° gennaio
1997
dall'articolo 3, comma 4, del D. L. 25 marzo
1996 n. 156.
4.Comma così sostituito dall'articolo 17, comma
1, lettera a), del D.L. 8 gennaio 1996 n. 113.
5.Comma così sostituito dall'articolo 17, comma
1, lettera b), del D.L. 8 gennaio 1996 n. 113.
6.Comma così sostituito dall'articolo 17, comma
1, lettera c), del D.L. 8 gennaio 1996 n. 113.
7.Comma così sostituito dall'articolo 17, comma
1, lettera d), del D.L. 8 gennaio 1996 n. 113. Il comma 2 dell'articolo
17 del D.L. 8
marzo 1996 n. 113 dispone inoltre che: "I
comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66 commi 3,4,5 e
6, del decreto
legislativo 15 novembre 1993 n. 507, devono
assicurare limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo
del servizio
non inferiore a quello previsto per l'anno
1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano
il venti per
cento rispetto alla tassa dovuta." |