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Associazioni 
La legge sullo smaltimento dei rifiuti urbani
Decreto Legislativo 507
Le Tariffe
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Capo III
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni 

     Art. 70 - Denunce 
     Art. 71 - Accertamento 
     Art. 72 - Riscossione 
     Art. 73 - Poteri dei comuni 
     Art. 74 - Funzionario responsabile 
     Art. 75 - Rimborsi 
     Art. 76 - Sanzioni 
     Art. 77 - Tassa giornaliera di smaltimento 
     Art. 78 - Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo 
     Art. 79 - Disposizioni finali e transitorie 
     Art. 80 - Abrogazioni 
     Art. 81 - Efficacia delle disposizioni 

Art. 70 Denunce 

   1.I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei
     locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a
     disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali. 
   2.La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è
     tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un
     maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 
   3.La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche
     componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero
     dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o
     istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonchè della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone
     che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro
     ripartizioni interne, nonchè della data di inizio dell'occupazione o detenzione. 
   4.La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. 
   5.L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato
     con il timbro postale. 
   6.In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente
     a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1. 

Art. 71 Accertamento 

   1.In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed
     a quello precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
     terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento
     d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. 
   2.Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 e devono
     contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili
     accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonchè la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta,
     l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità. 
   3.Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di
     decadenza. 
   4.Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite
     convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve
     contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonchè dei requisiti di capacità ed affidabilità del
     personale impiegato dal contraente. 

Art. 72  Riscossione 

   1.L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle
     denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario
     responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare
     alla Direzione regionale delle entrate, sezione staccata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto
     il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del
     quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'aavviso di accertamento è notificato (1). I predetti importi sono arrotondati a mille lire
     per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. 
   2.Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonchè quelli delle partite comunque non
     iscritte nei ruoli principali. 
   3.Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del
     Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del
     contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario
     se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in
     unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento
     per ogni semestre o frazione di semestre. 
   4.Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale,
     gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24,
     esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica
     29 settembre 1973, n. 602. 
   5.Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel
     decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 
   6.Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. 

Art. 73 Poteri dei comuni 

   1.Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione
     delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al
     contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere
     a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro
     tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti
     dei singoli contribuenti. 
   2.In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i
     dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4,
     muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili
     soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in
     cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. 
   3.In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base
     a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile. 

Art. 74 Funzionario responsabile 

   1.Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla
     tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e
     dispone i rimborsi. 
   2.Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario
     responsabile entro sessanta giorni dalla nomina. 

Art. 75 Rimborsi 

   1.Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione
     tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con
     l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il
     rimborso entro novanta giorni. 
   2.Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 64, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio
     comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da
     presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. 
   3.In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del
     contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. 
   4.Sulle somme da rimborsare e corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito
     pagamento. 

Art. 76 Sanzioni 

   1.Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi
     complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per
     cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima
     dell'accertamento. 
   2.Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento
     della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia. 
   3.Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti
     o documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da
     determinare in base alla gravità della violazione. 
   4.Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo le sanzioni sono irrogate con l'avviso di
     accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello
     della commessa infrazione. 
   5.Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi
     per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere
     eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette. 
   6.Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di
     accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o
     riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 75. 

Art. 77 Tassa giornaliera di smaltimento 

   1.Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni [o equiparati] prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente,
     con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire,
     con il regolamento di cui all'articolo 68, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso
     inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. (2) 
   2.La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla
     categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento. 
   3.In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 è applicata la tariffa della
     categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. 
   4.L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di
     occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 o, in mancanza
     di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo. 
   5.In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla
     sanzione, interessi ed accessori. 
   6.Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per
     lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo. 
   7.Il comune può prevedere esenzioni o riduzioni con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 67. 

Art. 78 Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo 

   1.E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo
     smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
     dell'art. 35, fermo restando quanto previsto dagli articoli 68 e 69. 

Art. 79 Disposizioni finali e transitorie 

   1.[Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono
     intendersi compresi i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, siano stati dichiarati,
     anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento in regime di privativa e della tassazione attraverso l'inserimento
     delle predette attività produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del tributo con applicazione di una tariffa obiettivamente
     commisurata anche ai rifiuti propri dell'attività produttiva stessa, semprechè il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato
     organizzato ed attivato nella zona di esercizio dell'attività suddetta. La deliberazione di cui all'articolo 60 è adottata contestualmente alle
     modifiche regolamentari di cui al comma 2 ed ha effetto dal 1° gennaio 1994] (1). 
   2.In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento, del servizio di nettezza
     urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe
     derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'articolo 65, che sono da adottare entro il 31 dicembre
     1995 per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996. (3) 
   3.Fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, le disposizioni modificative, apportate
     nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli
     articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995, e
     degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997 (4). 
   4.Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazione, entro il 28 febbraio 1994. E' esteso
     fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
     1992, n. 504. Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il predetto potere di
     riequilibrio tariffario è esteso fino al 31 ottobre 1996 (5). 
   5.Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto
     dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per
     cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente
     della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in
     diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo (6). 
   6.In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate
     per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza
     l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonchè delle
     parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce
     integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonchè l'elenco di cui al
     comma 4, dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi
     imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, sono presentate per l'anno
     1995, entro il 15 ottobre e le relative riduzioni, ove previste dal regolamento delle tassa, hanno effetto dal 1° gennaio (7). 
   7.I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994,
     fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'articolo 72, comma 1, i ruoli principali e
     suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono
     essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996. 

Art. 80 Abrogazioni 

   1.Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'articolo 79, commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del testo unico per la
     finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della
     Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
     aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente
     capo. 

Art. 81 Efficacia delle disposizioni 

   1.Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
     inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
     osservare. 

Note

   1.Comma così modificato dall'articolo 3, comma 2, del D. L. 25 marzo 1996 n. 156. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D. L. 25
     marzo 1996 n. 156: "Il termine per la formazione e la consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
     urbani interni per l'anno 1994 è differito al 30 giugno 1996. Per la formazione e la consegna dei predetti ruoli relativi all'anno
     1995 si applicano le disposizione dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993 come modificato dal comma 2." 
   2.Comma così modificato dall'art. 3, comma 68, lettera g), della legge 28 dicembre 1995 n. 549. 
   3.I termini di cui al presente comma sono stati differiti rispettivamente al 30 settembre 1995 dall'articolo 1 del D.L. 28 giugno 1995 n.
     250 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 349 e al 31 ottobre 1996 con effetto dal 1° gennaio 1997
     dall'articolo 3, comma 4, del D. L. 25 marzo 1996 n. 156. 
   4.Comma così sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.L. 8 gennaio 1996 n. 113. 
   5.Comma così sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.L. 8 gennaio 1996 n. 113. 
   6.Comma così sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del D.L. 8 gennaio 1996 n. 113. 
   7.Comma così sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.L. 8 gennaio 1996 n. 113. Il comma 2 dell'articolo 17 del D.L. 8
     marzo 1996 n. 113 dispone inoltre che: "I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66 commi 3,4,5 e 6, del decreto
     legislativo 15 novembre 1993 n. 507, devono assicurare limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio
     non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti per
     cento rispetto alla tassa dovuta."

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