Legge 127/97 - Bassanini bis

AGOA


Misure urgenti per lo snellimento dell'attivit� amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.


La legge 127/97, nota come "Bassanini bis", contiene un numero notevole di misure volte a snellire l'attivit� amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo.
In sintesi i contenuti degli articoli che riguardano i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione sono: una delega al Governo per l'emanazione di una serie di provvedimenti per la semplificazione delle norme sulla semplificazione amministrativa (art.1), nuove norme in materia di stato civile e certificazione anagrafica (art.2), nuove norme in materia di dichiarazioni sostitutive e di domande di ammissione agli impieghi (art.3), nuove modalit� relative al giuramento e alla fascia tricolore del sindaco (art.4), la revisione del procedimento in materia di dimissioni dalla carica di consigliere comunale, di scioglimento dei Consigli negli Enti Locali, di rafforzamento dei poteri delle Giunte in materia di personale e dei Consigli in materia di urbanistica e recupero edilizio (art.5), nuove norme in materia di personale degli Enti Locali (art.6), nuove norme in materia di alienazione degli immobili di propriet� pubblica (art.12), una lunga serie di disposizioni semplificative e di riforme che si riferiscono a numerosissimi aspetti dell'amministrazione comunale (art.17, commi dal 33 al 92).


Art. 1.

Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o pi� regolamenti da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le commissioni si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto � emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione nella G.U.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilit� erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;

b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualit� personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate.



Art. 2.


Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica

1. L'art. 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, � sostituito dal seguente:

Art. 70. 1. La dichiarazione di nascita � resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volont� della madre di non essere nominata.

2. la dichiarazione pu� essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio � avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui � avvenuta la nascita. In tale ultimo caso � trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici. (Vedi il capoverso 4 del presente articolo).

3. I genitori, o uno di essi, hanno facolt� di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita � resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale � resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, � necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del presidente della repubblica 25 gennaio 1994, n.130.

4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'art.41.


2. L'art. 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, � sostituito dal seguente:

Art. 195. 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della repubblica.


3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validit� illimitata. Le restanti certificazioni hanno validit� di sei mesi dalla data di rilascio.

4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonch� dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validit� nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. È comunque fatta salva la facolt� di verificare la veridicit� e l'autenticit� delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 gennaio 1968, n.15.

5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonch� i gestori e esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati pu� avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.

6. Dopo il comma 1 dell'art.15-quinquies del dl 28 dicembre 1989, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.38 � inserito il seguente:

1-bis. La certificazione redatta con le modalit� di cui al comma 1 pu� essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuor del territorio del comune competente.


7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.

8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a pi� soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purch� nei termini.

9. Nei documenti di riconoscimento non � necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

10. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalit� per il rilascio della carta di identit� su supporto magnetico. La carta di identit� deve contenere i dati personali e il codice fiscale nonch�, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa pu� essere rinnovata a decorrere dal 180simo; giorno precedente la scadenza.

11. È abrogata la lettera f) dell'art.3 della legge 21 novembre 1967, n.1185, in materia di rilascio del passaporto.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sulla base dei seguenti criteri:

a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;

b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;

c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;

d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;

e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;

f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivit�, anche riunendo in un unica fonte regolamentare, ove ci� non ostacoli la conoscibilit� normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.

13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le commissioni parlamentari si esprimono entro 30 giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto � emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del dlgs 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'art.10, comma 10, del dl 18 gennaio. 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, nonch� del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato art.10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.



Art. 3.


Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi

1. 1 dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validit� hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche e i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facolt� di verificare, nel corso del procedimento, la veridicit� dei dati contenuti nel documento di identit�. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale.

2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, � sostituito dal seguente:

I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs 3 febbraio 1993, n.29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualit� personali, oltre a quelli indicati nell'art. 2, � ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sar� successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di 15 giorni, o nel pi� ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non � emesso.
3. L'art. 3, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 25 gennaio 1994, n.130, � sostituito dal seguente:

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.


4.Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del dlgs 3 febbraio 1993, n.29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non � soggetta a limiti di et�, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o a oggettive necessit� dell'amministrazione.

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'et� e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.

8. Alla lettera e del primo comma dell'art.12 della legge 20 dicembre 1961, n.1345, � aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20% dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".


9. All'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, � aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet� � resa a imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione � autenticata, con l'osservanza delle modalit� di cui all'art.20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".


10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art.4 del decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994, n.487, e il secondo comma dell'art.2 della legge 4 gennaio 1968, n.15, nonch� ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.

11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica e ai gestori o esercenti di pubblici servizi non � soggetta ad autenticazione.



Art. 4.


Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo del sindaco

1. Il comma 6 dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n.142, � sostituito dal seguente:

6.11 sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Il comma 7 dell'art.36 della legge 8 giugno 1990, n.142, � sostituito dal seguente:
7. Distintivo del sindaco � la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.


Art. 5.

Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali, e regionali

1. Il comma 2-bis dell'art.31 della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, � sostituito dal seguente:
2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art.39, comma 1, lettera b), numero 2), della, presente legge.

2. Al comma 1 dell'art.39 della legge 8 giugno 1990, n.142, il numero 2) della lettera b) � sostituito dal seguente:
2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purch� contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della met� pi� uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;.

3. Al comma 1, lettera b), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il numero 2) � aggiunto il seguente:
2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilit� di surroga alla met� dei componenti del consiglio.

4. All'art.35 della legge 8 giugno 1990, n.142, � aggiunto, in fine, il seguente comma:
2-bis. È altres�, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

5. Al comma 2, lett. b), dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo le parole:"i piani territoriali e urbanistici", sono aggiunte ,le seguenti: "i piani particolareggiati e i piani di recupero,".

6. La lettera c) del comma 2 dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142, � abrogata.

7. Al numero 7) del 130 comma dell'art.15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, introdotto dall'art. 3 della legge 23 febbraio 1995, n.43, le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55% del totale dei seggi del consiglio nella composizione cos� integrata con arrotondamento all'unit� inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento � da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55% del totale dei seggi del consiglio nella composizione cos� integrata.




Art. 6.


Disposizioni in materia di personale

1. Il comma 1 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, � sostituito dal seguente:
1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformit� con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalit� ed economicit� di gestione, e secondo principi di professionalit� e responsabilit�. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 23/10/92, n.421, la potest� regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'art.2 del dlgs 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma.

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, � sostituito dal seguente:
Sono a essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalit� stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilit� delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; h) gli atti a essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

3. Dopo il comma 3 dell'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, � inserito il seguente:
3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi.

4. Dopo il comma 5 dell'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, � aggiunto il seguente:
5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui � prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalit� con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno un'unit�. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici � dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalit� con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalit� analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente, o a un'unit� negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unit�. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, pu� essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennit� ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneit� del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennit� ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato � risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del dlgs 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni.

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione � risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilit� del posto in organico.

6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilit� dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n.388 del 9-17 ottobre 1991. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il comma 6 dell'art.51 della legge, 8 giugno 1990, n.142, � sostituito dal seguente:
6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalit� fissate dal regolamento sull'ordinamento degi uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o dei presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art.11 del dlgs 25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni, o per responsabilit� particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art.20 del dlgs 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi pu� prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

8. Al comma 7 dell'ari.51 della legge 8/6/90, n.142, � aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi pu� inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purch� l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del dlgs 30/12/92, n.504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato".

9. All'art.41 del dlgs 3 febbraio 1993, n.29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalit� di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso, e le modalit� concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art.36.

3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento pu� prevedere particolari modalit� di, selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidit� e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullit�, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

10. Dopo l'art.51 della legge 8/6/90, n.142, � inserito il seguente:
Art.51-bis. - (Direttore generale) - 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2, dell'art.40 del dlgs 25 febbraio 1995, n.77, nonch� la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art.11 del predetto dlgs n.77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, a eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale � revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non pu� eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti � consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti. In tal caso il direttore generale dovr� provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.

11. All'art.55 della legge 8 giugno 1990, n.142, il comma 5 � sostituito dal seguente:
5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria.

12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del dlgs 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalit� acquisita esclusivamente dall'interno dell'ente.

13. Il comma i dell'art.18 della legge il febbraio 1994, n.109, � sostituito dai seguenti:
1. L'1% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'art.7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 � ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione.

14. Il comma 11 dell'art.3 della legge 24 dicembre 1993, n.537, � sostituito dal seguente:
11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15 mila abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del dlgs 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata � approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruit�. Non sono, altres�, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

15. L'art.16-bis del dl 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/3/93, n.68, � sostituito dal seguente:
Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilit� negli enti locali) 1. Le procedure di mobilit� del personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate. prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato. 2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti di cui intendono assicurare la copertura, alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica. Entro 45 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilit� d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale pu� avviare le procedure di assunzione.

16. Le disposizioni dell'art.3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n.537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del dlgs 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni.

17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del dpr 25/6/83, n.347, e successive modificazioni e integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonch� i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente.

18. All'art.1 della legge 28 dicembre 1995, n.549, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla data del 30/11/95" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30/11/96"; le parole: "indette entro il 31/12,/93" sono sostituite dalle seguenti: "indette entro il 31/12/94"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31/12/97"; b) al comma 15, le parole: "36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi; c) al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31/12/97".

19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza pu� essere coperta con un'assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del dlgs 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilita.

20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'art. 1 del dl 27 ottobre 1995, n.444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della data del 31 agosto 1993".

21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'art.3, comma 22, della legge 24/12/93, n.537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4/12/96.


(...omissis...)


Art. 12.

Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di propriet� pubblica

1. Dopo il comma 2 dell'art.1 della legge 24 dicembre 1993, n.560, � inserito il seguente:

2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano, alle unit� immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalit� di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art.4 della legge 1/6/39, n.1089, adibiti a uso diverso da quella di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli artt. 38 e 40 della legge 27/7/78, n.392, e successive modificazioni.

2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n.783, e successive modificazioni, e al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n.454, e successive modificazioni, nonch� alle norme sulla contabilit� generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicit� per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.

3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli artt.24 e seguenti della legge 1 giugno 1939,n.1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n.364, o della legge il giugno 1922, n.778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'art.2 della legge 1 giugno 1939, n.1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, a.1689. Alle alienazioni, totali o parziali dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione Il, della legge 1/6/39, n.1089.

4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31/12/96,da parte di enti e istituti pubblici, aventi a oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli art.1 e 2 della legge 1/6/39, n.1089, per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell'art.2 della predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2.

5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089, relative a interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine � sospeso, fino a 30 giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero, procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.

6.Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di 30 giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo � promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.

(...omissis...)



Art. 17.


Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivit� amministrativa, e di snellimento dei procedimenti di decisione e di

...omissis...

33. Il controllo preventivo di legittimit� sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45.

34. Sono altres� soggette al controllo preventivo di legittimit� le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.

35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessit� o che attengano ad aspetti nuovi dell'attivit� deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalit� organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.

36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

37. La commissione statale di controllo e il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.

38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimit� denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino: a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo � esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita a eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo � esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.

40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimit� diventa esecutiva se nel termine di 30 giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di 30 giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo d� comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimit�.

41. Il controllo di legittimit� comporta la verifica della conformit� dell'atto alle norme vigenti e alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimit� comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonch� con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33, pu� disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.

43. Il comitato pu� indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di 30 giorni.

44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendimento della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o pi� commissari per la redazione del conto stesso.

45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto del ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'art.18 della legge 8 luglio 1986, n.349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.

47. all'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n.549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto sanit�", sono inserite le seguenti: "di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'ar.45 del dlgs, 30 dicembre 1992, n.504, � successive modificazioni".

b) il secondo periodo del comma 10 � sostituito dal seguente:
Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del dlgs 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni.


48. All'art.3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n.549, l'ultimo periodo � sostituito dal seguente:
le stesse disposizioni si applicano altres� ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli artt.25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, per la costituzione di societ� per azioni ai sensi dell'art.12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n.498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di societ� per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del dl 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474, e successive modificazioni.

49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'art.6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n.549.

50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.

51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.142, in societ� per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali societ� � determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle societ� medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito � imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le societ� conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societ� previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330 bis del codice civile.

53. Al fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle societ�, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni dalle societ� sono inalienabili.

54. Le societ� di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474.

55. Le partecipazioni nelle societ� di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con le modalit� di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.498.

56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle societ� di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

57. La deliberazione di cui al comma 51 potr� anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a societ� di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonch� agli articoli 2504 septies e 2504 decies del codice civile.

58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, la lettera e) � sostituita dalla seguente:
e) a mezzo di societ� per azioni o a responsabilit� limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di pi� soggetti pubblici o privati.

59. Le citt� metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire societ� per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle societ� per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le societ� di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte dei comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilit�, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di propriet� degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla societ� a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societ� per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullit�, gli obblighi e i diritti delle parti.

60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474, � abrogato.

61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n.1084, � abrogato.

62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, � aggiunto il seguente:
4 bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi e aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore.

63. Il consiglio comunale pu� determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), n.1), della legge 23 dicembre 1996, n.662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto legge 10 novembre 1978, n.702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n.3, o modificarne le aliquote.

65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza stato-citt� e autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalit� con le quali, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n.662, n� di beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 24 gennaio 1994, n.86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei 20 anni successivi alla cessione.

67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita agenzia avente personalit� giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75.

68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformit� dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facolt� prevista dal comma 1 dell'articolo 51 bis della legge 8 giugno, 1990, n.142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario e il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivit�, salvo, quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51 bis della legge n.142 del 1990 il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) pu� rogare tutti i contratti nei quali l'ente parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente; c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.

69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2 bis, della legge 8 giugno 1990, n.142, introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge, pu� prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avr� durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua a esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina � disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario � confermato.

71. Il segretario pu� essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico � collocato in posizione di disponibilit� per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilit� rimane iscritto all'albo ed � posto a disposizione dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo per le attivit� dell'agenzia stessa o per l'attivit� di consulenza, nonch� per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilit� al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilit� per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennit� per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualit� di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilit� presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilit� a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'agenzia.

74. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali � disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni.

75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, � articolato in sezioni regionali.

76. È istituita l'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali avente personalit� giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del ministero dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59. L'agenzia � gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del presidente del consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo, e da due esperti designati dalla Conferenza stato-citt� e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse modalit� sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.

77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non pu� essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'agenzia e funzionale all'esigenza di garantire un'adeguata opportunit� di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facolt� dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'agenzia regionale. L'iscrizione all'albo � subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalit� di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalit� di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il regolamento dovr� conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione delle dotazioni organiche dell'agenzia nel limite massimo costituito dal personale del servizio segretari comunali e provinciali dell'amministrazione civile dell'interno; b) reclutamento del personale da destinare all'agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilit�, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo; c) previsione di un esame di idoneit�, per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79; d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilit� generale dello stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti; e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi loro carico.

79. L'agenzia istituisce scuole regionali e interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero pu� avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attivit� formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, societ� di formazione e ricerca.

80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'agenzia si avvale del fondo di mobilit� di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n.604, e successive modificazioni.

81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, � istituito, a cura del ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 bis della legge 8 giugno 1990, n.142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal 60simo; giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto del presidente della repubblica 23 giugno 1972, n.749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.

82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altres� stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altres�, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro 30 giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, � consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale, sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo a esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 17 gennaio 1990, n.44, e all'articolo 15 del decreto legge 24 novembre 1990, n.344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n.21, sono abrogate.

83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale � disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.

84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge li marzo 1972, n.118.

85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, sono soppresse le parole: "nonch� del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimit�.

86. L'art. 52 e il comma 4 dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono abrogati.

87. Con decreto del presidente della repubblica da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonch� delle associazioni nazionali delle autonomie locali, � disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalit� di riscossione dei tributi nonch� di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.

88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altres� stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entit� e dovuti all'ente interessato.

89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.

90. All'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo, � inserito il seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, a uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purch� non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici"; b) al comma 3, dopo le parole: "sono approvate";, sono inserite le seguenti: "salvo che si tratti di propriet� non condominiale".

91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento, e di diritto di accesso ai documenti, ove non gi� vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'art.7,, della legge 8 giugno 1990, n.142, e dagli artt.22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n.241.

92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 7, comma 4, della legge 8 giugno1990, n.142, si applica la legge 7 agosto 1990, n.241.