Legge 142/90 - Autonomie Locali

AGOA


Ordinamento delle autonomie locali.

La legge 142/90 detta i principi dell'ordinamento dei Comuni e delle Province e ne analizza le funzioni (art.1); attribuisce a Comuni e Province una autonomia da regolamentare attraverso uno Statuto (art.4). Il Comune di Quartu S.Elena ha approvato il proprio Statuto nel quale, al titolo terzo, sono stati definiti i criteri che regolano i rapporti tra cittadini e Amministrazione comunale.
La legge 142/90 valorizza gli istituti di partecipazione popolare attraverso la promozione di varie forme associative, anche su base di quartiere,(art.6); stabilisce la necessità di creare forme di consultazione della popolazione, nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte dei cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi (art.6).
L'altra grande novità della legge é quella di prevedere l'azione popolare, il diritto di accesso e di informazione del cittadino e di stabilire che tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici (art.7).
Si introduce inoltre la figura del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con il compito di segnalarne gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi nei confronti del cittadino (art.8).


Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto della legge.

1. La presente legge detta i princÏpi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princÏpi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.


(...omissis...)



Capo II - AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 4. Statuti comunali e provinciali.

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione Ë ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto Ë approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto Ë pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.


(...omissis...)



Capo III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6. Partecipazione popolare.

1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalitý stabilite dallo statuto.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonchÈ procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresÏ determina le garanzie per il oro tempestivo esame. Possono essere previsti referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 7. Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini.

1. Ciascun elettore puÚ far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui Ë in possesso l'amministrazione.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivitý dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Art. 8. Difensore civico.

1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialitý e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonchÈ i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

(...omissis...)