Cronotachigrafi  CEE 
 
       Con il termine di Cronotachigrafo  CEE si intende un apparecchio di controllo destinato ad essere montato a bordo di alcuni tipi di veicoli stradali allo scopo di indicare e registrare in modo automatico o semiautomatico dati sulla marcia dei suddetti veicoli e su certi tempi di lavoro dei loro equipaggi.
       I dati vengono registrati su appositi Fogli di registrazione che devono essere inseriti nell'apparecchio.
       Possono essere utilizzati solamente dispositivi e fogli di registrazione omologati.

       La materia è regolata da apposite Norme.

       L'Ufficio Metrico si occupa di istruire ed inoltrare al Ministero dell'Industria C.A. le istanze e comunicazioni presentate dalle ditte che effettuano o che intendono effettuare operazioni di montaggio e riparazione di cronotachigrafi CEE.

       La domanda per la concessione ad effettuare operazioni di montaggio e riparazione di cronotachigrafi CEE è presentata, tramite l'Ufficio Metrico della provincia ove il richiedente ha la sede legale, al Ministero dell'Industria C.A. - Direzione Generale per l'Armonizzazione e la Tutela del Mercato - Divisione V - Ufficio Centrale Metrico.

       La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. le operazioni che si intende effettuare (montaggio - montaggio e riparazione - montaggio, riparazione e controlli periodici);
  2. i modelli di cronotachigrafi che si intende montare o riparare;
  3. le attrezzature che verranno adoperate per le operazioni di cui trattasi, precisando, ove necessario, le caratteristiche metrologiche.
       Ad essa devono essere allegati:
  1. un certificato della competente Camera di Commercio, che attesti la specifica attività;
  2. una pianta da cui risultino le caratteristiche della pista di prova, comprendente anche la zona circostante;
  3. i disegni della strumentazione, corredati da idonea descrizione tecnica; in particolare, le caratteristiche del banco di prova devono essere convalidate da un certificato rilasciato da un laboratorio di prove accreditato dal Sinal od altro Ente equipollente, o da un servizio di metrologia della Comunità Europea, o dalla ditta costruttrice;
  4. 10 esemplari della targhetta di montaggio;
  5. attestazione del versamento per la verifica delle attrezzature da parte dell'Ufficio Metrico (il bollettino è disponibile presso l'Ufficio stesso).
       Si fa presente che non necessita disporre della pista di prova allorché il banco di prova sia corredato di pedana a rulli.
       Si avverte anche che i dati del certificato camerale possono essere, qualora conosciuti con esattezza, comunicati con autocertificazione (in tal caso si raccomanda un approccio diretto prima di procedere).

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